Art. 2 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino stabilmente operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell'elenco dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 11 dicembre 2013. 2. Il contributo e' riconosciuto per impresa unica come definita all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 717/2014. 3. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) tutte le imprese di pesca che, alla data del 3 giugno 2021, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola o associata per le quali l'attivita' di pesca marittima risulta essere l'attivita' prevalente in termini di reddito. 4. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla data del 1° gennaio 2021, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale e che svolgono l'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e per le quali l'attivita' di acquacoltura risulta essere attivita' prevalente in termini di reddito. 5. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) le imprese che svolgono l'attivita' di pesca professionale nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.