Art. 3 
 
                      Condizioni dei contributi 
 
  1. La concessione dei contributi di  cui  al  presente  decreto  e'
condizionata all'avvio, da  parte  dei  soggetti  richiedenti,  della
rispettiva attivita' economica,  alla  data  3  giugno  2021  per  le
imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento,
alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1°
gennaio 2021 per le imprese acquicole, da accertarsi con la  verifica
dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso  termine,  presso  il
registro delle imprese nonche' della  permanenza  di  tale  requisito
alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni
di cui al presente decreto. 
  2.  La  concessione  del  contributo  e'  subordinata,  a  pena  di
inammissibilita',  alla   presentazione   da   parte   dei   soggetti
richiedenti della seguente documentazione, da  compilarsi  secondo  i
termini e le modalita' che saranno  definite  con  provvedimento  del
direttore della pesca marittima  e  dell'acquacoltura  del  Ministero
delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali   da   emanarsi
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: 
    a)  domanda  di  accesso  alle  procedure   di   erogazione   del
contributo; 
    b) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  notorio  resa  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, esente da bollo, attestante: 
      1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta'
in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del  regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto  conto
di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della
Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi'  come
modificata dalle successive comunicazioni  della  Commissione  2020/C
112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C
218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e  C
2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; 
      2) di non aver ricevuto  ovvero,  qualora  ricevuto,  di  avere
restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile  con
decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano  rimborsato
o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'art. 46 della  legge
24 dicembre 2012, n. 234; 
      3) limitatamente alle imprese del settore pesca  marittima,  di
disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla  data  del  3
giugno 2021; 
      4) limitatamente alle  imprese  del  settore  acquacoltura,  di
essere iscritti come impresa attiva nel  registro  delle  imprese  in
data antecedente alla data del 1° gennaio  2021  e  di  risultare  in
attivita' alla data della presentazione della domanda di  accesso  ai
contributi di cui al presente decreto; 
      5) che gli aiuti  complessivamente  richiesti  non  superino  i
270.000,00 euro per impresa,  nel  periodo  di  vigenza  delle  norme
comunitarie, ai  sensi  di  quanto  stabilito  al  punto  23.a  della
comunicazione della Commissione europea C(2020)  1863  del  19  marzo
2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19»,
come modificata  dalle  successive  comunicazioni  della  Commissione
2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020,
C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio
2021; 
      6)  che  l'attivita'  prevalente  risulta   essere   la   pesca
professionale  ovvero  che  l'attivita'  prevalente  risulta   essere
l'acquacoltura.