Art. 3 Condizioni dei contributi 1. La concessione dei contributi di cui al presente decreto e' condizionata all'avvio, da parte dei soggetti richiedenti, della rispettiva attivita' economica, alla data 3 giugno 2021 per le imprese della pesca marittima, da accertarsi, attraverso l'armamento, alla stessa data, dell'imbarcazione da pesca ovvero, alla data del 1° gennaio 2021 per le imprese acquicole, da accertarsi con la verifica dell'intervenuta iscrizione, prima dello stesso termine, presso il registro delle imprese nonche' della permanenza di tale requisito alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto. 2. La concessione del contributo e' subordinata, a pena di inammissibilita', alla presentazione da parte dei soggetti richiedenti della seguente documentazione, da compilarsi secondo i termini e le modalita' che saranno definite con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto: a) domanda di accesso alle procedure di erogazione del contributo; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esente da bollo, attestante: 1) di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; 2) di non aver ricevuto ovvero, qualora ricevuto, di avere restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi dell'art. 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 3) limitatamente alle imprese del settore pesca marittima, di disporre dell'imbarcazione risultante in armamento alla data del 3 giugno 2021; 4) limitatamente alle imprese del settore acquacoltura, di essere iscritti come impresa attiva nel registro delle imprese in data antecedente alla data del 1° gennaio 2021 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; 5) che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; 6) che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca professionale ovvero che l'attivita' prevalente risulta essere l'acquacoltura.