Art. 4 
 
                  Misura del contributo concedibile 
 
  1. I contributi di cui al  presente  decreto  sono  concessi  nella
forma di sovvenzioni dirette nel quadro  dei  massimali  indicati  al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19»,  come  modificata  dalle  successive  comunicazioni  della
Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03  dell'8
maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C  2021/C  34/06
del 28 gennaio 2021. 
  2. I contributi complessivamente concessi  ai  sensi  del  presente
articolo sono erogati nei limiti delle risorse  disponibili;  qualora
l'importo totale  dei  contributi  da  concedere  superi  le  risorse
disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il  contributo
spettante per ogni singola impresa.