Art. 4 Misura del contributo concedibile 1. I contributi di cui al presente decreto sono concessi nella forma di sovvenzioni dirette nel quadro dei massimali indicati al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. 2. I contributi complessivamente concessi ai sensi del presente articolo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili; qualora l'importo totale dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, si procedera' a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.