Art. 5 
 
             Procedure per la concessione ed erogazione 
        dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 
 
  1 Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art.  1,
comma  1,  lettera  a),  per  le  imprese  di  pesca   armatrici   di
imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota
fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata  in  Grosse
Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella: 
 
           ===============================================
           |   Classi di   |                             |
           | stazza in GT  |  Contributo calcolato euro  |
           +===============+=============================+
           |   1 ≤ X ≤ 5   |           1.000             |
           +---------------+-----------------------------+
           |  5 < X ≤ 10   |        104*GT + 400         |
           +---------------+-----------------------------+
           | 10 < X ≤ 25   |        86*GT + 600          |
           +---------------+-----------------------------+
           |  25 < X ≤ 50  |        64*GT + 1.100        |
           +---------------+-----------------------------+
           | 50 < X ≤ 100  |       50*GT + 1.800         |
           +---------------+-----------------------------+
           | 100 < X ≤ 250 |       40*GT + 2.800         |
           +---------------+-----------------------------+
           | 250 < X ≤ 500 |        30*GT + 5.300        |
           +---------------+-----------------------------+
           |500 < X ≤ 1.500|        22*GT + 9.300        |
           +---------------+-----------------------------+
           |  1.500 < X ≤  |                             |
           |     2.500     |       18*GT + 15.300        |
           +---------------+-----------------------------+
           |   X > 2.500   |      13,40*GT + 26.800      |
           +---------------+-----------------------------+
 
  2. Il contributo una tantum spettante ad un'impresa  armatrice  che
presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca  e'  pari
alla somma dei contributi, calcolati secondo la  tabella  di  cui  al
comma 2, spettanti per  ogni  singola  imbarcazione  da  pesca  nella
rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3  giugno  2021,
fino a concorrenza massima di euro 270.000  cosi'  come  previsto  al
punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863
del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19» e successive modifiche e integrazioni. 
  3. Ai fini della concessione del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la  relativa
richiesta,  nelle  modalita'  ed  entro  i   termini   definiti   con
provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. A chiusura del  termine  definito  per  la  presentazione  delle
istanze,  il  Ministero  -  anche  attraverso   il   supporto   delle
Capitanerie  di   porto   territorialmente   competenti   -   procede
all'istruttoria per la liquidazione  degli  aiuti  ed  effettuate  le
opportune   verifiche,   ricorrendone   i   presupposti,    autorizza
l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.