Art. 5 Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) 1 Il contributo concesso a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per le imprese di pesca armatrici di imbarcazioni, e' riconosciuto a ciascuna impresa richiedente in quota fissa in funzione della stazza dell'imbarcazione misurata in Grosse Tonnage (GT) calcolato sulla base della seguente tabella: =============================================== | Classi di | | | stazza in GT | Contributo calcolato euro | +===============+=============================+ | 1 ≤ X ≤ 5 | 1.000 | +---------------+-----------------------------+ | 5 < X ≤ 10 | 104*GT + 400 | +---------------+-----------------------------+ | 10 < X ≤ 25 | 86*GT + 600 | +---------------+-----------------------------+ | 25 < X ≤ 50 | 64*GT + 1.100 | +---------------+-----------------------------+ | 50 < X ≤ 100 | 50*GT + 1.800 | +---------------+-----------------------------+ | 100 < X ≤ 250 | 40*GT + 2.800 | +---------------+-----------------------------+ | 250 < X ≤ 500 | 30*GT + 5.300 | +---------------+-----------------------------+ |500 < X ≤ 1.500| 22*GT + 9.300 | +---------------+-----------------------------+ | 1.500 < X ≤ | | | 2.500 | 18*GT + 15.300 | +---------------+-----------------------------+ | X > 2.500 | 13,40*GT + 26.800 | +---------------+-----------------------------+ 2. Il contributo una tantum spettante ad un'impresa armatrice che presenti un'istanza comprendente piu' imbarcazioni da pesca e' pari alla somma dei contributi, calcolati secondo la tabella di cui al comma 2, spettanti per ogni singola imbarcazione da pesca nella rispettiva titolarita' ed in armamento alla data del 3 giugno 2021, fino a concorrenza massima di euro 270.000 cosi' come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni. 3. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta, nelle modalita' ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 4. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero - anche attraverso il supporto delle Capitanerie di porto territorialmente competenti - procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti ed effettuate le opportune verifiche, ricorrendone i presupposti, autorizza l'erogazione dei contributi di spettanza dei beneficiari.