Art. 6 Procedure per la concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite nelle seguenti riserve di destinazione, definite in funzione della dimensione dell'impresa richiedente secondo quanto previsto dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014: a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni; b) 10% per le imprese di medie dimensioni; c) 5% per le imprese di grandi dimensioni. 2. Il contributo di cui al presente articolo, tenuto conto delle riserve di destinazione di cui al comma 1, e' riconosciuto nei seguenti importi: a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente; b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali di cui al comma 4, in relazione alle residue risorse disponibili per il presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato dal soggetto richiedente in sede di presentazione della domanda di accesso al sostegno finanziario di cui al presente decreto e determinato quale media aritmetica dei fatturati annui dichiarati all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei redditi presentate per ciascun esercizio ricompreso nel triennio 2019-2021. Per le imprese che abbiano avviato l'attivita' successivamente al 1° gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima categoria in cui si colloca il soggetto richiedente. 3. Il contributo di cui al presente articolo e' riconosciuto, per ciascun soggetto beneficiario, entro e non oltre i seguenti massimali, secondo le definizioni della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE: a) euro 5.000 per le micro imprese; b) euro 6.000 per le piccole imprese; c) euro 10.000 per le medie imprese; d) euro 20.000 per le grandi imprese. 4. Ai fini della concessione del contributo di cui al presente articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la relativa richiesta nelle modalita' ed entro i termini definiti con provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. A chiusura del termine definito per la presentazione delle istanze, il Ministero procede all'istruttoria per la liquidazione degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili, riduce proporzionalmente per ogni singola impresa i contributi spettanti.