Art. 6 
 
             Procedure per la concessione ed erogazione 
        dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) 
 
  1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono ripartite
nelle seguenti riserve di destinazione, definite  in  funzione  della
dimensione   dell'impresa   richiedente   secondo   quanto   previsto
dall'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014: 
    a) 85% per le imprese di micro e piccole dimensioni; 
    b) 10% per le imprese di medie dimensioni; 
    c) 5% per le imprese di grandi dimensioni. 
  2. Il contributo di cui al presente articolo,  tenuto  conto  delle
riserve di destinazione di  cui  al  comma  1,  e'  riconosciuto  nei
seguenti importi: 
    a) euro 500,00 in quota fissa per ciascuna impresa richiedente; 
    b) una quota variabile da riconoscersi entro i massimali  di  cui
al comma 4, in relazione alle  residue  risorse  disponibili  per  il
presente provvedimento al netto dei contributi erogati ai sensi della
lettera a), in proporzione diretta al fatturato medio dichiarato  dal
soggetto richiedente  in  sede  di  presentazione  della  domanda  di
accesso  al  sostegno  finanziario  di  cui  al  presente  decreto  e
determinato quale media aritmetica  dei  fatturati  annui  dichiarati
all'interno dei bilanci depositati o delle dichiarazioni dei  redditi
presentate per ciascun esercizio ricompreso nel  triennio  2019-2021.
Per le imprese che abbiano avviato l'attivita' successivamente al  1°
gennaio 2020 il fatturato medio annuo coincide con il 50% della media
del fatturato delle imprese appartenenti alla medesima  categoria  in
cui si colloca il soggetto richiedente. 
  3. Il contributo di cui al presente articolo e'  riconosciuto,  per
ciascun  soggetto  beneficiario,  entro  e  non  oltre   i   seguenti
massimali,  secondo  le  definizioni  della   raccomandazione   della
Commissione 2003/361/CE: 
    a) euro 5.000 per le micro imprese; 
    b) euro 6.000 per le piccole imprese; 
    c) euro 10.000 per le medie imprese; 
    d) euro 20.000 per le grandi imprese. 
  4. Ai fini della concessione del  contributo  di  cui  al  presente
articolo, le imprese interessate presentano al Ministero la  relativa
richiesta  nelle  modalita'  ed  entro   i   termini   definiti   con
provvedimento del direttore della pesca marittima e dell'acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  da
emanarsi entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  5. A chiusura del  termine  definito  per  la  presentazione  delle
istanze, il Ministero procede  all'istruttoria  per  la  liquidazione
degli aiuti e, ove l'importo dei contributi da  concedere  superi  le
risorse  disponibili,  riduce  proporzionalmente  per  ogni   singola
impresa i contributi spettanti.