IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146  del  14  giugno  2004),
recante la modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  26  del  1°  febbraio  2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  179
del 5 dicembre 2019, recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali»  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.  132,
ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti  al  n.  89  in
data 17 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4
marzo 2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2019/1022 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 172/1 del 26 giugno  2019,  che  istituisce  un
piano pluriennale per le attivita' di pesca che sfruttano  gli  stock
demersali  nel  Mar  Mediterraneo  occidentale  e  che  modifica   il
regolamento (UE) n. 508/2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/90 del Consiglio, del 28  gennaio
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  31/1
del 29 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2020, le possibilita'  di
pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili  nel  Mar
Mediterraneo e nel Mar Nero; 
  Visto l'accordo di compromesso raggiunto durante  la  riunione  del
Consiglio Agrifish del 15 e 16 dicembre 2020; 
  Visto il decreto direttoriale n. 8941 dell'11 gennaio 2021, recante
«Disposizioni  in  materia  di  gestione  dell'attivita'   di   pesca
esercitata mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico
a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare
- rapidi (TBB)" - Annualita' 2021»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 229107 del 18 maggio 2021, recante
«Disposizioni in  materia  di  interruzione  temporanea  obbligatoria
delle attivita' di pesca esercitate mediante l'utilizzo  di  attrezzi
trainati "reti a strascico  a  divergenti  (OTB)",  "reti  gemelle  a
divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - Annualita' 2021». 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali n. 9260946 del 22  ottobre  2020  recante  «Rimodulazione
delle possibilita' di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici
applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale»; 
  Considerato che  i  dati  relativi  alle  attivita'  di  pesca  che
sfruttano gli  stock  demersali  nel  Mar  Mediterraneo  occidentale,
dimostrano che,  per  alcuni  segmenti  di  flotta,  e'  stato  quasi
raggiunto lo sforzo massimo consentito espresso in giorni  di  pesca,
come riportato nell'allegato III, tabelle a)  e  b)  del  regolamento
(UE) n. 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021; 
  Ritenuto, pertanto, di dover disporre, in linea con l'art. 9, comma
3  del  regolamento  (UE)  n.  2019/1022  citato  in   premessa,   il
trasferimento di sforzo espresso in giorni di pesca, tra segmenti  di
flotta, al fine di poter garantire la prosecuzione dell'attivita'  di
pesca nei predetti segmenti di flotta; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  E' approvata la tabella allegata al presente decreto  che  modifica
lo sforzo massimo consentito, espresso in giorni di pesca, nelle  GSA
8, 9, 10 e 11. 
  Il presente decreto e' sottoposto alla registrazione dei competenti
organi di controllo ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' altresi' pubblicato sul  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali  ed  e'
divulgato mediante affissione all'albo delle Capitanerie di porto. 
 
    Roma, 5 agosto 2021 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo 

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 821