Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile  1978,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  241
del  29  agosto  1978,  con  il  quale  e'  stata   riconosciuta   la
denominazione di origine controllata dei vini «Fiano di Avellino»  ed
approvato il  relativo  disciplinare  di  produzione  ed  il  decreto
ministeriale 18 luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2003, con il  quale  e'
stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine   controllata   e
garantita dei vini «Fiano  di  Avellino»  ed  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione. 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  295  -  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Fiano di Avellino»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione
della denominazione di  origine  controllata  e  garantita  dei  vini
«Fiano di Avellino»; 
    Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264  del  24  ottobre
2020, con il quale e' stato da ultimo modificato il  disciplinare  di
produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei
vini «Fiano di Avellino»; 
    Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C  61  del  22
febbraio 2021, concernente la pubblicazione  della  comunicazione  di
approvazione di modifica ordinaria ai sensi dell'art. 17 del reg.  UE
n. 33/2019 al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di
Avellino» di cui al predetto decreto ministeriale 13 ottobre 2020; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Campania, su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia  con
sede in Avellino (AV), e successive integrazioni, intesa ad  ottenere
la modifica del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei  vini  «Fiano  di  Avellino»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  28  luglio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di  modifica  aggiornata  del  disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata e garantita dei vini  «Fiano  di
Avellino»; 
    Considerato che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,  entrato
in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche sono  considerate
«unionali» e come tali seguono l'analoga  procedura  stabilita  dalla
preesistente normativa  dell'Unione  europea  per  le  modifiche  non
minori e, pertanto, nelle more dell'adozione del nuovo decreto  sulla
procedura nazionale relativa alle domande di protezione delle  DOP  e
IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, sono da seguire  per  la
pubblicizzazione nazionale delle domande di modifiche  «unionali»  le
disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«unionale» del disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio  PQAI  IV,
via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al  seguente  indirizzo  di
posta  elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it -
entro sessanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della predetta proposta.