Art. 10 
 
                Clausola di salvaguardia finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  2. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali 7 aprile 2015 e'  abrogato,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'art. 6, rubricato «Adempimenti degli acquirenti» i cui  obblighi
restano in vigore sino all'adozione da parte di Agea delle  modalita'
operative come previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 804