Art. 10
Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 7 aprile 2015 e' abrogato, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6, rubricato «Adempimenti degli acquirenti» i cui obblighi
restano in vigore sino all'adozione da parte di Agea delle modalita'
operative come previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 agosto 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 804