Art. 10 Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 aprile 2015 e' abrogato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, rubricato «Adempimenti degli acquirenti» i cui obblighi restano in vigore sino all'adozione da parte di Agea delle modalita' operative come previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 2021 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 804