Art. 2
Definizioni
1. Per «latte» si intende il latte bovino.
2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione
che acquista latte dai produttori per:
a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio,
refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
b) cederlo ad una o piu' imprese dedite al trattamento o alla
trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.
3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i
prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o
una trasformazione.
4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori singoli di
latte che effettuano esclusivamente vendite dirette del proprio latte
e dei prodotti da esso ottenuti.
5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si
intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite.
6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le
organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161
del regolamento (UE) n. 1308/2013.
7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge
4 giugno 1994, n. 194.
10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari
individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 27;
11. PIF: i Posti di ispezione frontaliera di cui all'art. 2, comma
1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal
produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti
lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda.
13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende
una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti
lattiero-caseari.