Art. 2 Definizioni 1. Per «latte» si intende il latte bovino. 2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per: a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; b) cederlo ad una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. 3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione. 4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori singoli di latte che effettuano esclusivamente vendite dirette del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. 5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite. 6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge 4 giugno 1994, n. 194. 10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; 11. PIF: i Posti di ispezione frontaliera di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; 12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda. 13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari.