Art. 3
Riconoscimento dei primi acquirenti
1. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti
dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede
legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture
contabili.
2. Il riconoscimento e' concesso a condizione che il primo
acquirente:
a) disponga di locali in cui l'autorita' competente possa
consultare la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri
documenti commerciali;
b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico
con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e
aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati
di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo
27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni
degli acquirenti;
c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di
firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le
registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a
disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei
controlli;
e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla regione
competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante
legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie
sedi.
3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente e' tenuto a
presentare, alla competente regione, apposita domanda.
4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, conservano la loro validita'.
5. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica,
il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla regione
competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al
comma 2.
6. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i
mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali
revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.
Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.
7. Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori
per un periodo superiore a dodici mesi, il riconoscimento si
considera decaduto e le regioni registrano l'avvenuta decadenza
nell'apposito albo di cui al comma 6.