Art. 3 
 
                 Riconoscimento dei primi acquirenti 
 
  1. I primi acquirenti di latte  sono  preventivamente  riconosciuti
dalle regioni competenti  per  territorio,  in  relazione  alla  sede
legale del primo acquirente ove sono rese  disponibili  le  scritture
contabili. 
  2.  Il  riconoscimento  e'  concesso  a  condizione  che  il  primo
acquirente: 
    a)  disponga  di  locali  in  cui  l'autorita'  competente  possa
consultare la contabilita' di  magazzino,  i  registri  e  gli  altri
documenti commerciali; 
    b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento  telematico
con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e
aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai  centri  autorizzati
di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto  legislativo
27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo
15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle  organizzazioni  e  associazioni
degli acquirenti; 
    c) disponga, per il legale rappresentante, di un  dispositivo  di
firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; 
    d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni  conferente,  le
registrazioni di  cui  all'art.  6,  commi  2  e  3  e  a  mettere  a
disposizione  la  documentazione  necessaria  per  l'esecuzione   dei
controlli; 
    e)  si  impegni  a  comunicare  tempestivamente,   alla   regione
competente,  ogni  variazione  relativa  al  proprio   rappresentante
legale, alla propria denominazione o ragione sociale e  alle  proprie
sedi. 
  3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente  e'  tenuto  a
presentare, alla competente regione, apposita domanda. 
  4. I riconoscimenti rilasciati ai sensi del decreto-legge 28  marzo
2003, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2003,  n.  119,  e  del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali
7 aprile 2015, non revocati o non decaduti alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, conservano la loro validita'. 
  5. In caso di mutamento nella conduzione o nella  forma  giuridica,
il primo acquirente  presenta  apposita  comunicazione  alla  regione
competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di  cui  al
comma 2. 
  6. Le regioni e province autonome registrano  i  riconoscimenti,  i
mutamenti di conduzione  o  della  forma  giuridica  e  le  eventuali
revoche, nell'apposito albo dei primi  acquirenti  tenuto  nel  SIAN.
Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati. 
  7. Qualora il primo acquirente non acquisti  latte  dai  produttori
per  un  periodo  superiore  a  dodici  mesi,  il  riconoscimento  si
considera decaduto  e  le  regioni  registrano  l'avvenuta  decadenza
nell'apposito albo di cui al comma 6.