Art. 4
Sistema informativo agricolo nazionale
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende
disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico.
2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti
previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati
relativi a tutti i primi acquirenti, a tutte le altre aziende che
producono prodotti lattiero-caseari e a tutti i produttori in esso
registrati.
3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la
parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli
adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti
riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati
relativi ai propri conferenti.
4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono
effettuare le comunicazioni in qualita' di acquirenti si avvalgono
del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta,
comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante
legale.
5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha
riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o
organizzazione di acquirenti.
6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel
SIAN possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti loro
associati che hanno comunicato la propria adesione.
7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori
da loro riconosciute sulla base della vigente normativa.
8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel
SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e
aggiornano l'elenco dei soci.