Art. 4 Sistema informativo agricolo nazionale 1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico. 2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti i primi acquirenti, a tutte le altre aziende che producono prodotti lattiero-caseari e a tutti i produttori in esso registrati. 3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti. 4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono effettuare le comunicazioni in qualita' di acquirenti si avvalgono del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale. 5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti. 6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione. 7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute sulla base della vigente normativa. 8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e aggiornano l'elenco dei soci.