Art. 6 Adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari 1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). I produttori devono consegnare il latte da loro prodotto, solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. 2. Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente: a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri paesi dell'Unione europea o in paesi terzi; d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia; e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri paesi dell'Unione europea o in paesi terzi con indicazione del paese di provenienza; f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia; g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri paesi dell'Unione europea o da paesi terzi, con l'indicazione del paese di provenienza. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo ai diversi soggetti, le registrazioni di cui ai punti e) e g) sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, utilizzando i dati gia' comunicati agli UVAC ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e quelli comunicati ai PIF ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, acquisendoli dalla banca dati istituita presso il Ministero della salute. 3. Le registrazioni sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea. 4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138. 5. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea. 6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente. 7. Per le registrazioni di cui al comma 5, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all'allegato I. 8. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica alla Commissione europea il quantitativo nazionale di latte bovino crudo, del latte bovino crudo biologico, consegnati nel mese precedente ai primi acquirenti, con il relativo tenore in materia grassa e proteine, conformemente a quanto stabilito al punto 8 dell'allegato III, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 9. Il SIAN mette a disposizione dei primi acquirenti e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via telematica, le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte e le loro associazioni ed organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine ai propri quantitativi di latte registrati e i dati aggregati delle consegne effettuate nella regione di appartenenza. 10. I dati comunicati ai sensi del comma 9 sono resi noti da Agea. 11. Agea, entro il 25 di ogni mese, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle regioni, i dati relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6, riferiti rispettivamente, al mese, al trimestre e all'anno precedente ed i dati cumulativi calcolati in base all'anno solare.