Art. 6 
 
                Adempimenti degli acquirenti di latte 
           e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari 
 
  1.  I  primi  acquirenti   preventivamente   riconosciuti   possono
acquistare latte dai produttori,  in  vista  degli  utilizzi  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). I produttori devono  consegnare
il latte da loro prodotto, solo ai primi  acquirenti  preventivamente
riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi  acquirenti
tenuto nel SIAN. 
  2. Entro il giorno 20 di ogni mese i  primi  acquirenti  registrano
nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi  dei  fornitori,
gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o  delle  aziende  di
produzione e, per ognuno di essi, i seguenti dati relativi al mese di
calendario precedente: 
    a) i quantitativi di latte  crudo,  consegnati  direttamente  dai
singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione  del
tenore di materia grassa e del tenore di proteine; 
    b)  i  quantitativi  di   latte   crudo   biologico,   consegnati
direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in  Italia,  con
l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; 
    c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori
situati in altri paesi dell'Unione europea o in paesi terzi; 
    d) i quantitativi di  latte  acquistati  da  altri  soggetti  non
produttori, situati in Italia; 
    e) i quantitativi di  latte  acquistati  da  altri  soggetti  non
produttori situati in altri paesi  dell'Unione  europea  o  in  paesi
terzi con indicazione del paese di provenienza; 
    f)  i  quantitativi  di  prodotti  lattiero-caseari  semilavorati
provenienti dall'Italia; 
    g)  i  quantitativi  di  prodotti  lattiero-caseari  semilavorati
provenienti da altri paesi dell'Unione europea o da paesi terzi,  con
l'indicazione del paese di provenienza. 
  Al fine di  ridurre  l'onere  amministrativo  in  capo  ai  diversi
soggetti, le registrazioni di cui ai punti e) e g) sono effettuate in
automatico attraverso il SIAN, utilizzando  i  dati  gia'  comunicati
agli UVAC ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  30  gennaio
1993, n. 28 e quelli comunicati ai  PIF  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, acquisendoli dalla banca
dati istituita presso il Ministero della salute. 
  3.  Le  registrazioni   sono   sottoscritte   dall'acquirente   con
l'apposizione della propria firma digitale, secondo le  modalita'  di
trasmissione telematica che saranno indicate da Agea. 
  4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974,  n.
138. 
  5. Entro il giorno  20  dei  mesi  di  gennaio,  aprile,  luglio  e
ottobre,  le  aziende   che   producono   prodotti   lattiero-caseari
registrano nella banca dati del SIAN, previo  accreditamento  secondo
le modalita' di cui all'art. 4, comma  1,  del  presente  decreto,  i
quantitativi  di  ciascun  prodotto  fabbricato,  i  quantitativi  di
ciascun  prodotto  ceduto  e  le  relative  giacenze  di   magazzino,
registrati  nel   trimestre   precedente.   Le   registrazioni   sono
sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione  della  propria  firma
digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno
indicate da Agea. 
  6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni  anno  i  piccoli
produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui
al comma 5,  i  quantitativi  di  latte  venduto  direttamente  ed  i
quantitativi di latte utilizzato per la  fabbricazione  dei  prodotti
lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente. 
  7. Per le  registrazioni  di  cui  al  comma  5,  i  prodotti  sono
raggruppati conformemente a quanto indicato all'allegato I. 
  8. Entro il giorno 25 di ogni mese Agea comunica  alla  Commissione
europea il quantitativo nazionale di latte bovino  crudo,  del  latte
bovino crudo biologico,  consegnati  nel  mese  precedente  ai  primi
acquirenti, con il relativo tenore  in  materia  grassa  e  proteine,
conformemente a quanto stabilito al punto 8  dell'allegato  III,  del
regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185. 
  9. Il SIAN mette  a  disposizione  dei  primi  acquirenti  e  delle
aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via  telematica,
le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte  e  le
loro associazioni ed organizzazioni, registrati  nel  SIAN,  accedono
alla banca dati del medesimo  SIAN  al  fine  di  consultare  i  dati
relativi ai primi acquirenti, in ordine  ai  propri  quantitativi  di
latte registrati e i dati aggregati delle consegne  effettuate  nella
regione di appartenenza. 
  10. I dati comunicati ai sensi del comma 9 sono resi noti da Agea. 
  11. Agea, entro il 25 di ogni mese,  comunica  al  Ministero  delle
politiche agricole, alimentari e forestali ed alle  regioni,  i  dati
relativi alle dichiarazioni di cui  ai  commi  2,  5  e  6,  riferiti
rispettivamente, al mese, al trimestre e  all'anno  precedente  ed  i
dati cumulativi calcolati in base all'anno solare.