Art. 7
Tenore di materia grassa e proteine
1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del
tenore di proteine l'acquirente effettua mensilmente almeno due
prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende
ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE,
art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche' ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata
una sola analisi al mese.
2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il
primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3,
comma 2, lettera a) del presente decreto, per almeno tre anni.