Art. 7 
 
                 Tenore di materia grassa e proteine 
 
  1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e  del
tenore di  proteine  l'acquirente  effettua  mensilmente  almeno  due
prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per  le  aziende
ubicate in zone di montagna, ai  sensi  della  direttiva  75/268/CEE,
art. 3, paragrafo  3  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
nonche' ai sensi del regolamento  UE  n.  1305/2013,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata
una sola analisi al mese. 
  2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il
primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui  all'art.  3,
comma 2, lettera a) del presente decreto, per almeno tre anni.