Art. 7 Tenore di materia grassa e proteine 1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata una sola analisi al mese. 2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, per almeno tre anni.