Art. 8 Controlli 1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti. 2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni previste dal presente decreto, conformemente a quanto previsto all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 2017/1185 e dal decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agea, sulla base di criteri e modalita' concordati con le regioni e con l'ICQRF, individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli medesimi. 3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto le regioni e le Autorita' di controllo si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN), istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo. 4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6. 5. L'ICQRF e le altre Autorita' di controllo di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed effettuano nell'ambito delle rispettive competenze, controlli inerenti ai propri compiti istituzionali. 6. Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44». 7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 8. Le regioni, gli enti locali e le altre Autorita' di controllo che accertano le violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto trasmettono ai sensi della legge n. 689/1981 gli atti di accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e le altre Autorita' di controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei controlli. 10. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonche' alla documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto.