Art. 8 
 
                              Controlli 
 
  1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a
verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui
ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I  controlli  sono  svolti  attraverso
verifiche  amministrative  presso  i  primi  acquirenti,   presso   i
produttori di latte e di  prodotti  lattiero  caseari,  ivi  compresi
quelli che effettuano vendite dirette e, ove  necessario,  attraverso
verifiche in loco presso le aziende conferenti. 
  2. Al  fine  di  assicurare  la  completezza  e  correttezza  delle
registrazioni previste dal presente decreto, conformemente  a  quanto
previsto all'allegato III, punto 8,  del  regolamento  di  esecuzione
della Commissione (UE) n. 2017/1185  e  dal  decreto-legge  29  marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2019, n. 44 e successive modifiche  ed  integrazioni,  l'Agea,  sulla
base di criteri e modalita' concordati con le regioni e con  l'ICQRF,
individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e
determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli
medesimi. 
  3. Ai fini dell'espletamento  dei  controlli  di  cui  al  presente
decreto le regioni e le Autorita' di  controllo  si  avvalgono  anche
della Banca dati  nazionale  (BDN),  istituita  dal  Ministero  della
salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale»
di Teramo. 
  4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10%  del
latte raccolto dai primi acquirenti  di  ciascuna  regione,  riferito
all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e  almeno
il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le  registrazioni
di cui all'art. 6, commi 5 e 6. 
  5. L'ICQRF e le altre Autorita' di controllo  di  cui  all'art.  3,
comma 6, del decreto-legge 29 marzo  2019,  n.  27,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed
effettuano  nell'ambito  delle   rispettive   competenze,   controlli
inerenti ai propri compiti istituzionali. 
  6. Per la violazione degli obblighi  di  registrazione  di  cui  ai
commi 2, 5 e  6  dell'art.  6,  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'art. 3, comma  4,  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44». 
  7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica  la  diffida  di  cui
all'art. 1, comma  3,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  8. Le regioni, gli enti locali e le altre  Autorita'  di  controllo
che accertano le violazioni  degli  obblighi  previsti  dal  presente
decreto trasmettono ai sensi della legge  n.  689/1981  gli  atti  di
accertamento  con   la   prova   delle   eseguite   contestazioni   e
notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione  delle  sanzioni  previste
dall'art. 3, comma  4,  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 
  9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e  le  altre  Autorita'  di
controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica,  l'esito  dei
controlli ai fini dell'aggiornamento della  banca  dati  del  SIAN  e
della programmazione dei controlli. 
  10. Tutti i soggetti componenti  della  filiera  lattiero  casearia
sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie  sedi,  nonche'  alla
documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti  ai
controlli di cui al presente decreto.