Art. 8
Controlli
1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a
verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui
ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso
verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i
produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi
quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso
verifiche in loco presso le aziende conferenti.
2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle
registrazioni previste dal presente decreto, conformemente a quanto
previsto all'allegato III, punto 8, del regolamento di esecuzione
della Commissione (UE) n. 2017/1185 e dal decreto-legge 29 marzo
2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, l'Agea, sulla
base di criteri e modalita' concordati con le regioni e con l'ICQRF,
individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e
determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli
medesimi.
3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente
decreto le regioni e le Autorita' di controllo si avvalgono anche
della Banca dati nazionale (BDN), istituita dal Ministero della
salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale»
di Teramo.
4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10% del
latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito
all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno
il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni
di cui all'art. 6, commi 5 e 6.
5. L'ICQRF e le altre Autorita' di controllo di cui all'art. 3,
comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed
effettuano nell'ambito delle rispettive competenze, controlli
inerenti ai propri compiti istituzionali.
6. Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai
commi 2, 5 e 6 dell'art. 6, si applicano le sanzioni previste
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44».
7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
8. Le regioni, gli enti locali e le altre Autorita' di controllo
che accertano le violazioni degli obblighi previsti dal presente
decreto trasmettono ai sensi della legge n. 689/1981 gli atti di
accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e
notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione delle sanzioni previste
dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e le altre Autorita' di
controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica, l'esito dei
controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e
della programmazione dei controlli.
10. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia
sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonche' alla
documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti ai
controlli di cui al presente decreto.