Art. 9 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1.  Gli  adempimenti   prescritti   all'art.   6   sono   espletati
conformemente alle modalita' operative impartite da AGEA e concordate
con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto. 
  2. Nelle more dell'emanazione da  parte  di  AGEA  delle  modalita'
operative di cui al comma 1, le registrazioni, previste per il  latte
di  vacca  all'art.  151  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sono
effettuate conformemente alle disposizioni del decreto  del  Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015.