Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli adempimenti prescritti all'art. 6 sono espletati
conformemente alle modalita' operative impartite da AGEA e concordate
con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
2. Nelle more dell'emanazione da parte di AGEA delle modalita'
operative di cui al comma 1, le registrazioni, previste per il latte
di vacca all'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono
effettuate conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015.