Art. 9 Disposizioni finali e transitorie 1. Gli adempimenti prescritti all'art. 6 sono espletati conformemente alle modalita' operative impartite da AGEA e concordate con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 2. Nelle more dell'emanazione da parte di AGEA delle modalita' operative di cui al comma 1, le registrazioni, previste per il latte di vacca all'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono effettuate conformemente alle disposizioni del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 aprile 2015.