IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29 marzo  2012,  n.  53,  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina n. 382/2010 del 27 maggio 2010, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  133  del  10  giugno
2010,  relativa  alla  classificazione  del   medicinale   «Afinitor»
(everolimus) ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge  8  novembre
2012, n. 189, di medicinali per uso  umano  approvati  con  procedura
centralizzata; 
  Vista la determina n. 710/2012 del  26  novembre  2012,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  285  del  6
dicembre 2012, relativa al  regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  a
seguito di nuove indicazioni  terapeutiche  del  medicinale  per  uso
umano «Afinitor» (everolimus); 
  Vista la determina n. 582/2013 del 17 giugno 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  157  del  6  luglio
2013, relativa al regime di rimborsabilita' e  prezzo  a  seguito  di
nuove  indicazioni  terapeutiche  del  medicinale   per   uso   umano
«Afinitor» (everolimus); 
  Viste le domande presentate in data 13 novembre  2019,  30  gennaio
2020 e 30 settembre 2020 con le quali  l'azienda  Novartis  Europharm
Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni  negoziali  del
medicinale «Afinitor» (everolimus); 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Novartis  Europharm
Limited, titolare della A.I.C., in data 24 ottobre  2018  ha  chiesto
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del
medicinale «Afinitor» (everolimus) relativamente alle confezioni  con
codice A.I.C. n. 039398045/E e 039398019/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta dell'8-10 maggio 2021; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, resi nella
sua seduta del 19-21 e 27 maggio 2021 e  nella  sua  seduta  del  21,
23-25 giugno 2021; 
  Vista la deliberazione n. 45 del 28 luglio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   AFINITOR
(everolimus): 
    «Tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare: 
      "Afinitor"  e'  indicato   per   il   trattamento   di   tumori
neuroendocrini  di  origine  gastrointestinale   o   polmonare,   ben
differenziati (Grado 1 o Grado 2), non funzionanti, non  operabili  o
metastatici, in progressione di malattia, negli adulti»; 
e le indicazioni terapeutiche del medicinale «Afinitor» (everolimus): 
    «Carcinoma renale: 
      "Afinitor" e' indicato  per  il  trattamento  di  pazienti  con
carcinoma renale avanzato, che hanno presentato progressione  durante
o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF»; 
    «Tumori neuroendocrini di origine pancreatica: 
      "Afinitor"  e'  indicato   per   il   trattamento   di   tumori
neuroendocrini  di  origine   pancreatica,   bene   o   moderatamente
differenziati,  non  operabili  o  metastatici,  in  progressione  di
malattia, negli adulti»; 
    «Carcinoma mammario  avanzato  con  stato  recettoriale  ormonale
positivo: 
      "Afinitor"  e'  indicato  per  il  trattamento  del   carcinoma
mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo,  HER2/neu
negativo, in combinazione con exemestane, in donne in post  menopausa
in  assenza  di  malattia  viscerale  sintomatica  dopo  recidiva   o
progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi
non steroideo» 
sono rimborsate come segue. 
  Confezioni: 
    «10 mg - compressa - uso orale  -  blister  (ALU/PA/ALU/PVC)»  30
compresse - A.I.C. n. 039398045/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3.840; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.337,54; 
    «5 mg - compressa - uso  orale  -  blister  (ALU/PA/ALU/PVC)»  30
compresse - A.I.C. n. 039398019/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 2.700; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4.456,08. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Per le indicazioni terapeutiche rinegoziate: 
    «Carcinoma renale: "Afinitor" e' indicato per il  trattamento  di
pazienti  con  carcinoma  renale  avanzato,  che   hanno   presentato
progressione  durante  o  dopo   trattamento   con   terapia   mirata
anti-VEGF»; 
    «Tumori neuroendocrini  di  origine  pancreatica:  "Afinitor"  e'
indicato per il  trattamento  di  tumori  neuroendocrini  di  origine
pancreatica, bene o  moderatamente  differenziati,  non  operabili  o
metastatici, in progressione di malattia, negli adulti»; 
e 
    «Carcinoma mammario  avanzato  con  stato  recettoriale  ormonale
positivo: "Afinitor" e' indicato per  il  trattamento  del  carcinoma
mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo,  HER2/neu
negativo, in combinazione con exemestane, in donne in post  menopausa
in  assenza  di  malattia  viscerale  sintomatica  dopo  recidiva   o
progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi
non steroideo»; 
e' prevista la chiusura del registro di monitoraggio con  contestuale
eliminazione dei MEA. 
  La gestione dei  pazienti  in  trattamento  con  il  medicinale  in
oggetto  sottoposto  a  registro  di   monitoraggio   garantisce   la
prosecuzione del trattamento nelle modalita'  definite  nella  scheda
del registro, fino alla chiusura  del  trattamento.  Infatti,  questa
procedura garantisce da una parte il paziente, che vede assicurato il
diritto alla cura cosi'  come  definita  all'avvio  del  trattamento,
dall'altra  garantisce  il  SSN  nella  programmazione   delle   cure
nell'ambito dell'appropriatezza prescrittiva  e  del  monitoraggio  e
controllo della spesa. Pertanto, laddove erano  previsti  accordi  di
rimborsabilita' condizionata, gli stessi  dovranno  essere  applicati
fino all'esaurimento dei  trattamenti  avviati  precedentemente  alla
chiusura del MEA e/o del registro. 
  A questo riguardo e' importante ricordare che il prezzo di rimborso
(comunque editabile in piattaforma) sara' aggiornato alle  condizioni
stabilite dal nuovo  accordo,  a  partire  dalla  data  di  efficacia
stabilito dal provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Ai pazienti gia' in trattamento  si  continuano,
quindi, ad applicare gli accordi di condivisione  del  rischio  (MEA)
con adeguamento del prezzo. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Il presente  accordo  deve  intendersi  novativo  delle  condizioni
recepite con determina AIFA n. 382 del  27  maggio  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  133  del  10
giugno 2010,  con  determina  AIFA  n.  710  del  26  novembre  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  285
del 6 dicembre 2012 e con determina AIFA n. 582 del 17  giugno  2013,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  157
del 6 luglio 2013, che, pertanto, si  estinguono  limitatamente  alle
confezioni e indicazioni rimborsate.