IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha  istituito   il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,
attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del  bilancio  e
della programmazione economica e delle finanze; 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza  sulle  assicurazioni,  istitutiva  dell'Istituto  per   la
vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo
(ISVAP); 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e  successive
modifiche ed integrazioni,  recante  il  Codice  delle  assicurazioni
private; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che istituisce l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), prevedendo,  al  comma  6,  il
trasferimento al  predetto  istituto  delle  funzioni  gia'  affidate
all'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (ISVAP) ai sensi  dell'art.  4  della  legge  12
agosto 1982, n. 576 e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 209  del
2005; 
  Visto, in  particolare,  il  comma  3  del  predetto  art.  13  del
decreto-legge  n.  95  del  2012  che  prevede  il  mantenimento  dei
contributi di vigilanza annuali previsti dal Capo II del  titolo  XIX
del citato decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visti gli articoli 109 e 336 del decreto  legislativo  n.  209  del
2005, come modificati dal decreto legislativo 30  dicembre  2020,  n.
187,  concernenti,   rispettivamente,   il   registro   unico   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi,  articolato  in  distinte  sezioni  e  la  disciplina
dell'obbligo di pagamento  annuale  all'IVASS  di  un  contributo  di
vigilanza da parte  di  ciascuno  iscritto  al  registro  di  cui  al
predetto art. 109 ed all'elenco  annesso  al  registro  di  cui  agli
articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo decreto  legislativo
n. 209 del 2005, nonche' di un contributo  a  carico  di  coloro  che
intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art.  110,  comma
2, del medesimo decreto; 
  Visto in particolare l'art. 336, del decreto legislativo n. 209 del
2005, come modificato dall'art. 1, comma 34, del decreto  legislativo
n. 187 del 2020, che indica, al comma 1, la misura massima  dei  vari
importi del contributo di vigilanza dovuto  da  ciascun  iscritto  al
registro di cui all'art. 109 ed all'elenco annesso al registro di cui
agli articoli agli articoli 116-quater e 116-quinquies  del  medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Visto l'art. 336, comma 2, del citato decreto  legislativo  n.  209
del 2005 che prevede che con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito l'IVASS,  sia  determinato  il  contributo  di
vigilanza in modo da assicurare la copertura finanziaria degli  oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti  al  registro  e  all'elenco
annesso,  nonche'  delle  spese  di  funzionamento  dei  sistemi   di
risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'art.  187.1,
comma 1, del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'art. 336, comma 3-bis, del menzionato  decreto  legislativo
n. 209 del 2005, che prevede che con il medesimo decreto  di  cui  al
comma 2  sia  determinato  il  contributo  a  carico  di  coloro  che
intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art.  110,  comma
2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, nella misura necessaria a
garantire lo svolgimento di tale attivita'; 
  Visto il regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018,  modificato  ed
integrato dal provvedimento IVASS n. 97 del 4  agosto  2020,  recante
disposizioni   in   materia   di   distribuzione    assicurativa    e
riassicurativa; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  11
agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 agosto  2020,
n. 206, con il quale sono state determinate la misura e le  modalita'
di versamento all'IVASS  del  contributo  di  vigilanza  dovuto,  per
l'anno 2020, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione  e
del contributo dovuto da coloro che intendono svolgere  la  prova  di
idoneita' per la sessione d'esame 2020; 
  Visto il bilancio di previsione dell'IVASS  per  l'esercizio  2021,
approvato dal consiglio dell'IVASS nella seduta del 18 dicembre 2020,
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art.  14  dello
statuto  dell'IVASS,   pubblicato   nella   sezione   Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Visto  il  prospetto  sintetico  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio   2021,   pubblicato   nella   sezione    Amministrazione
trasparente del sito internet dell'IVASS ai sensi  dell'art.  16  del
regolamento in materia di trasparenza; 
  Vista la  variazione  del  bilancio  di  previsione  approvata  dal
consiglio dell'IVASS in data 25 maggio 2021; 
  Visto l'assestamento del bilancio di  previsione  2021,  deliberato
dal consiglio dell'IVASS il 18 giugno 2021; 
  Considerato  che  occorre  provvedere,  per   l'anno   2021,   alla
determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione iscritti  nel  registro  unico  ed
all'elenco annesso al registro, in modo da  assicurare  la  copertura
finanziaria degli oneri  di  vigilanza  sugli  intermediari  iscritti
nonche' delle spese  di  funzionamento  dei  sistemi  di  risoluzione
stragiudiziale delle controversie di cui all'art. 187.1, comma 1, del
decreto legislativo n. 209 del 2005; 
  Considerato  che  occorre  provvedere   alla   determinazione   del
contributo a carico di coloro che  intendono  svolgere  la  prova  di
idoneita'  di  cui  all'art.  110,  comma  2,  del   citato   decreto
legislativo n. 209 del 2005, relativo  alla  sessione  d'esame  2021,
nella misura necessaria a garantire lo svolgimento di tale attivita'; 
  Vista la comunicazione del 23 giugno 2021  n.  0130402/21,  con  la
quale  l'IVASS,  ai  sensi  dell'art.  336,  comma  2,  del   decreto
legislativo n. 209 del 2005, ha proposto le misure degli importi  dei
contributi di vigilanza per l'anno 2021 a carico  degli  intermediari
di assicurazione e riassicurazione nonche' la misura del contributo a
carico di coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di  cui
all'art. 110, comma 2, del citato decreto legislativo n. 209 del 2005
relativo alla sessione d'esame 2021; 
  Considerato che l'IVASS,  nella  menzionata  comunicazione  del  23
giugno 2021 n. 0130402/21, ha precisato che sezione  F  del  Registro
unico degli intermediari non e' ancora disponibile nel portale e  che
i relativi iscritti sono compresi in via transitoria nella sezione  A
dello stesso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e
  riassicurazione per l'anno 2021 all'IVASS 
 
  1. La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2021
all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione
iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al
registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies del medesimo
decreto legislativo n. 209 del 2005, e' determinata come segue: 
    a) Sezione A - agenti di assicurazione: 
      persone fisiche: euro 40,00; 
      persone giuridiche: euro 230,00, 
    b) Sezione B - broker: 
      persone fisiche: euro 40,00; 
      persone giuridiche: euro 230,00, 
    c) Sezione C: 
      produttori diretti: euro 15,00; 
    d) Sezione D -  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste
italiane: 
      banche con raccolta premi pari o superiore  a  100  milioni  di
euro e Poste italiane: euro 10.000,00; 
      banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro
8.170,00; 
      banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro,
intermediari finanziari e SIM euro 2.760,00; 
    e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro
unico degli intermediari: 
      persone fisiche: euro 20,00; 
      persone giuridiche: euro 115,00. 
  2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del  contributo  di
vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel registro unico  degli
intermediari alla data del 30 maggio 2021.