Art. 5 Determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto 1. Ai fini della determinazione dell'importo unitario per ettaro dell'aiuto, gli organismi pagatori comunicano all'AGEA, con le modalita' dalla stessa definite, gli ettari per i quali sono state presentate domande di aiuto. 2. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario provvisorio per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile, stabilito in euro venticinque milioni per l'anno 2021 dall'art. 68, comma 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. L'importo unitario provvisorio e' utilizzato dagli organismi pagatori per il pagamento dell'acconto di cui all'art. 4, comma 1. 3. Con le medesime modalita' gli organismi pagatori trasmettono ad AGEA, entro il 10 novembre 2021, le informazioni relative agli ettari risultati ammissibili all'istruttoria. 4. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA calcola l'importo unitario definitivo per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile di cui al comma 2. L'importo unitario definitivo e' utilizzato dagli organismi pagatori per il pagamento entro il 31 dicembre 2021 del saldo. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° luglio 2021 Il Ministro: Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 752