Art. 5 
 
                Determinazione dell'importo unitario 
                        per ettaro dell'aiuto 
 
  1. Ai fini della determinazione dell'importo  unitario  per  ettaro
dell'aiuto,  gli  organismi  pagatori  comunicano  all'AGEA,  con  le
modalita' dalla stessa definite, gli ettari per i  quali  sono  state
presentate domande di aiuto. 
  2. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA  calcola  l'importo  unitario
provvisorio  per   ettaro   dell'aiuto,   nei   limiti   dell'importo
disponibile, stabilito in euro venticinque milioni  per  l'anno  2021
dall'art. 68, comma 4  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73.
L'importo unitario provvisorio e' utilizzato dagli organismi pagatori
per il pagamento dell'acconto di cui all'art. 4, comma 1. 
  3. Con le medesime modalita' gli organismi pagatori trasmettono  ad
AGEA, entro il 10 novembre 2021, le informazioni relative agli ettari
risultati ammissibili all'istruttoria. 
  4. Sulla base dei dati ricevuti, AGEA  calcola  l'importo  unitario
definitivo per ettaro dell'aiuto, nei limiti dell'importo disponibile
di cui al comma 2. L'importo unitario definitivo e' utilizzato  dagli
organismi pagatori per il pagamento entro il  31  dicembre  2021  del
saldo. 
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° luglio 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 752