Art. 6 
 
  Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal  2022  al
2051, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo  all'anno
finanziario 2051, faranno carico ai capitoli  che  verranno  iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti,  rispettivamente,
ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di
voto parlamentare 21.2) dello  stato  di  previsione  per  l'anno  in
corso. 
  L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2
del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento
trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare»
e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di  voto  parlamentare  21.1;
codice gestionale 109) dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 settembre 2021 
 
                        p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni