Art. 6 Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2022 al 2051, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2051, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unita' di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unita' di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2021. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2021 p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni