Art. 3 Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi in applicazione delle modalita' indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima». L'importo della tranche relativa al titolo oggetto della presente emissione sara' pari al venti per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima». Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facolta' di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 15 settembre 2021.