IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 9 dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente della predetta categoria; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A», come modificato dal decreto 26 settembre 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2018), recante «Nuova disciplina delle prove di valutazione delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 e A», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie B1 e B; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2014, n. 18), recante «Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e di verifica delle capacita' dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE», ed in particolare l'art. 1 relativo alla prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle predette categorie C1, C, D1 e D; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014) recante «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d'esame e di soggetti erogatori dei corsi», come modificato, da ultimo, dal decreto 5 luglio 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019), recante «Modifiche al decreto 20 settembre 2013 in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente», ed in particolare l'art. 11 in materia di esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di diagnosi di DSA; Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)»; Ritenuto necessario accordare ai candidati con diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida o di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, compatibili con lo svolgimento delle predette prove con il sistema informatizzato in uso dal 2014; Ritenuto di individuare adeguati strumenti compensativi nell'ausilio di file audio e nella disponibilita' di un tempo maggiorato rispetto a quello a disposizione per candidati non diagnosticati DSA; Decreta: Art. 1 Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida. 1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento di una patente di guida, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada. 2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonche' da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti privati accreditati e' firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato accordo. 4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della regione oppure da documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.