Art. 2 Adempimenti del medico in sede di verifica dell'idoneita' psico-fisica al conseguimento di una patente di guida 1. Il medico monocratico o la commissione medico locale di cui all'art. 119 del codice della strada, in sede di verifica dei requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida, acquisito il certificato di DSA eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della predetta certificazione prima di concludere le operazioni per l'emissione del certificato medico dematerializzato. 2. La ricevuta di prenotazione dell'esame indica la durata complessiva dello stesso.