Art. 3 
 
Strumenti compensativi nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni
  teoriche per il conseguimento di una patente di guida. 
 
  1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione,   acquisita    l'informazione    della    presenza    di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche  di  cui
all'art.  2,  organizza  la  prova  di  controllo  delle   cognizioni
teoriche,  con  sistema  informatizzato,  dedicate  a  candidati  con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle  modalita'  di  svolgimento  della
predetta prova: 
    a) il candidato dispone di  quaranta  minuti,  invece  di  trenta
minuti; 
    b) il candidato ha diritto all'ausilio del file  audio  dei  quiz
che gli sono sottoposti.