Art. 3 Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida. 1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova: a) il candidato dispone di quaranta minuti, invece di trenta minuti; b) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.