Art. 6 Strumenti compensativi nell'esame per il conseguimento della qualificazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente. 1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 5, organizza sedute di esame, per il conseguimento o l'integrazione dell'abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova: a) il candidato dispone di centodieci minuti per l'esame relativo tanto alla parte comune quanto a quella specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di novanta minuti; b) il candidato dispone di sessanta minuti per l'esame relativo alla sola parte comune del programma di qualificazione iniziale, invece di cinquanta; c) il candidato dispone di cinquanta minuti per l'esame relativo alla sola parte specialistica del programma di qualificazione iniziale, invece di quaranta; d) il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti. 2. Fino alla messa a disposizione dei file audio di cui al comma 1, lettera d), lo strumento compensativo ivi previsto e' sostituito da esame orale, autorizzato dal direttore dell'ufficio della motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario dal medesimo direttore nominato, usando una scheda di quiz come traccia dell'esame orale stesso.