IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  ed  in
particolare gli articoli 116, comma 3, in  materia  di  categorie  di
patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita'; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  9
dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova  di  controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento della patente di  categoria  AM,  nonche'  delle
modalita' di esercitazione alla guida  di  veicoli  per  i  quali  e'
richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1, comma  2,
che dispone  che  la  prova  di  verifica  delle  cognizioni  per  il
conseguimento di una patente della predetta categoria AM ha durata di
venticinque minuti; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  25
del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della  prova  di  controllo
delle cognizioni e di verifica delle capacita'  e  dei  comportamenti
per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D,  anche
speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto  6  novembre
2013 (Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  18  del  23
gennaio 2014), e dal decreto  2  dicembre  2014  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  280  del  2  dicembre  2014),  ed  in
particolare l'art. 1, comma 6, che dispone che: la prova di  verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle  categorie
C1, C1E, anche con codice unionale  97,  D1  o  D1E,  nonche'  quella
relativa al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D  o  DE
da parte di candidato che sia gia' titolare  rispettivamente  di  una
patente di categoria C1 o D1, dura venti minuti; la prova di verifica
delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria  C,
CE, D o DE dura quaranta minuti; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n.  170,  recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito  scolastico»
ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la
disortografia  e  la  discalculia   quali   disturbi   specifici   di
apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in  materia  di
diagnosi di DSA; 
  Visto l'accordo 25 luglio 2012  tra  Governo,  regioni  e  Province
autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per  la  diagnosi  e  la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA); 
  Visto  il  proprio  decreto  1°  giugno  2021,  n.   243,   recante
disposizioni intese ad accordare ai candidati con diagnosi di DSA, ai
sensi dell'art. 3 della citata  legge  n.  170  del  2010,  strumenti
compensativi in sede di prova di controllo delle  cognizioni  per  il
conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A,  B1  B,
BE o di una carta di qualificazione del conducente; 
  Visto in particolare l'art. 3, lettera a), del  citato  decreto  1°
giugno 2021, n. 243, che, a tal fine, accorda ai  predetti  candidati
un tempo pari a  quaranta  minuti  per  l'espletamento  della  citata
prova, in luogo dei trenta minuti a disposizione  per  candidati  non
diagnosticati DSA, nonche' l'ausilio di file audio per la lettura dei
quiz somministrati; 
  Ritenuto di dover disporre analoga coerente misura di maggiorazione
del tempo a disposizione anche in favore dei candidati, con  diagnosi
di DSA, al conseguimento di una patente di  categoria  AM,  C1,  C1E,
anche con codice unionale 97,  C,  CE,  D1,  D1E,  D  o  DE,  nonche'
l'ausilio di file audio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli  strumenti  compensativi
  nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni  teoriche   per   il
  conseguimento di una patente di guida di  categoria  AM,  C1,  C1E,
  anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE 
 
  1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di  prova
di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento
di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E,  anche  con  codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, titolare di diagnosi di  DSA  ai
sensi dell'art.  3  della  legge  n.  170  del  2010,  esibisce  tale
certificazione in sede di visita per la  verifica  dei  requisiti  di
idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada. 
  2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n.  170  del  2010,  la
diagnosi  dei  DSA  e'   effettuata   nell'ambito   dei   trattamenti
specialistici gia' assicurati  dal  Servizio  sanitario  nazionale  a
legislazione vigente,  nonche'  da  ulteriori  strutture  o  soggetti
privati accreditati dalle regioni ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3,
dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province  autonome
di  Trento  e  Bolzano  su  «Indicazioni  per  la   diagnosi   e   la
certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 
  3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti
privati accreditati e' firmata almeno  da  uno  psicologo,  o  da  un
medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di  cui  devono
disporre le predette strutture o  soggetti,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1, del citato accordo. 
  4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti
privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai  sensi
dell'art. 1, comma  4,  del  predetto  accordo,  la  stessa  reca  in
allegato   copia   del   provvedimento   di   autorizzazione   o   di
riconoscimento  da  parte  della  regione  oppure  da  documento   di
convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.