IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 116, comma 3, in materia di categorie di patenti di guida, e l'art. 121 in materia di esami di idoneita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 dicembre 2012 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell'11 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche' delle modalita' di esercitazione alla guida di veicoli per i quali e' richiesta la predetta patente», ed in particolare l'art. 1, comma 2, che dispone che la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente della predetta categoria AM ha durata di venticinque minuti; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2013), recante «Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE» come modificato dal decreto 6 novembre 2013 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2014), e dal decreto 2 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 280 del 2 dicembre 2014), ed in particolare l'art. 1, comma 6, che dispone che: la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente delle categorie C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E, nonche' quella relativa al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE da parte di candidato che sia gia' titolare rispettivamente di una patente di categoria C1 o D1, dura venti minuti; la prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE dura quaranta minuti; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» ed in particolare l'art. 1, che riconosce dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA» e l'art. 3 in materia di diagnosi di DSA; Visto l'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA); Visto il proprio decreto 1° giugno 2021, n. 243, recante disposizioni intese ad accordare ai candidati con diagnosi di DSA, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 170 del 2010, strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 B, BE o di una carta di qualificazione del conducente; Visto in particolare l'art. 3, lettera a), del citato decreto 1° giugno 2021, n. 243, che, a tal fine, accorda ai predetti candidati un tempo pari a quaranta minuti per l'espletamento della citata prova, in luogo dei trenta minuti a disposizione per candidati non diagnosticati DSA, nonche' l'ausilio di file audio per la lettura dei quiz somministrati; Ritenuto di dover disporre analoga coerente misura di maggiorazione del tempo a disposizione anche in favore dei candidati, con diagnosi di DSA, al conseguimento di una patente di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, nonche' l'ausilio di file audio; Decreta: Art. 1 Certificato di diagnosi di DSA ai fini degli strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE 1. Al fine di fruire degli strumenti compensativi in sede di prova di controllo delle cognizioni teoriche, il candidato al conseguimento di una patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, titolare di diagnosi di DSA ai sensi dell'art. 3 della legge n. 170 del 2010, esibisce tale certificazione in sede di visita per la verifica dei requisiti di idoneita' psico-fisica di cui all'art. 119 del codice della strada. 2. Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici gia' assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente, nonche' da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle regioni ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'accordo 25 luglio 2012 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su «Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)». 3. La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti privati accreditati e' firmata almeno da uno psicologo, o da un medico, afferente all'equipe medica multidisciplinare di cui devono disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato accordo. 4. Qualora, la certificazione di diagnosi DSA e' emessa da soggetti privati non accreditati, ma «autorizzati» o «riconosciuti», ai sensi dell'art. 1, comma 4, del predetto accordo, la stessa reca in allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da parte della regione oppure da documento di convalida della certificazione rilasciato dal servizio pubblico.