Art. 2 
 
Adempimenti  del  medico   in   sede   di   verifica   dell'idoneita'
  psico-fisica del candidato al conseguimento di una patente di guida
  di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE,  D1,
  D1E, D o DE 
 
  1. Il medico monocratico o la  commissione  medico  locale  di  cui
all'art. 119 del  codice  della  strada,  in  sede  di  verifica  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di
una patente di guida di categoria  AM,  C1,  C1E,  anche  con  codice
unionale 97, C, CE, D1, D1E, D o DE, acquisito il certificato di  DSA
eventualmente esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono nell'apposito
applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per
la motorizzazione e per i servizi ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della
predetta  certificazione  prima  di  concludere  le  operazioni   per
l'emissione del certificato medico dematerializzato. 
  2.  La  ricevuta  di  prenotazione  dell'esame  indica  la   durata
complessiva dello stesso.