Art. 4 
 
Strumenti compensativi nella  prova  di  controllo  delle  cognizioni
  teoriche per il conseguimento di una patente di guida di  categoria
  C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1, D1E, D o DE 
 
  1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione,   acquisita    l'informazione    della    presenza    di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche  di  cui
all'art.  2,  organizza  la  prova  di  controllo  delle   cognizioni
teoriche,  con  sistema  informatizzato,  dedicate  a  candidati  con
certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra
disposizione vigente relativa alle  modalita'  di  svolgimento  della
predetta prova: 
    a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria  C1,
C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E dispone di trenta minuti,
invece di venti; 
    b) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C  o
CE, gia' in possesso di una  patente  di  categoria  C1,  dispone  di
trenta minuti, invece di venti; 
    c) il candidato al conseguimento di una patente di categoria D  o
DE, gia' in possesso di una  patente  di  categoria  D1,  dispone  di
trenta minuti, invece di venti; 
    d) il candidato al conseguimento di una patente di  categoria  C,
CE, D o DE dispone di cinquanta minuti invece di quaranta. 
  2. In ogni caso, il candidato ha diritto all'ausilio del file audio
dei quiz che gli sono sottoposti.