Art. 4 Strumenti compensativi nella prova di controllo delle cognizioni teoriche per il conseguimento di una patente di guida di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1, D1E, D o DE 1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, acquisita l'informazione della presenza di certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche di cui all'art. 2, organizza la prova di controllo delle cognizioni teoriche, con sistema informatizzato, dedicate a candidati con certificazione di diagnosi DSA nelle quali, ferma restando ogni altra disposizione vigente relativa alle modalita' di svolgimento della predetta prova: a) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C1, C1E, anche con codice unionale 97, D1 o D1E dispone di trenta minuti, invece di venti; b) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C o CE, gia' in possesso di una patente di categoria C1, dispone di trenta minuti, invece di venti; c) il candidato al conseguimento di una patente di categoria D o DE, gia' in possesso di una patente di categoria D1, dispone di trenta minuti, invece di venti; d) il candidato al conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE dispone di cinquanta minuti invece di quaranta. 2. In ogni caso, il candidato ha diritto all'ausilio del file audio dei quiz che gli sono sottoposti.