Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico
della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti  disposti  dal  presente
decreto si provvede con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
gia' previste a legislazione vigente. 
  2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione. A decorrere dalla data di entrata  in
vigore e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA,  nelle
forme e nei modi di cui agli articoli precedenti,  per  fruire  degli
strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti. 
    Roma, 21 giugno 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2348.