Art. 5 Disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore e' possibile presentare il certificato di diagnosi DSA, nelle forme e nei modi di cui agli articoli precedenti, per fruire degli strumenti compensativi in sede di esame, ivi previsti. Roma, 21 giugno 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2348.