IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  102,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  ottobre  2013,  n.   124,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  IMU,  di  altra   fiscalita'
immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale
nonche'   di   cassa   integrazione   guadagni   e   di   trattamenti
pensionistici»; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, del citato  decreto-legge
che  istituisce  presso  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un Fondo destinato  agli  inquilini  morosi  incolpevoli  e
dispone che con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,  si  provveda  a
ripartire le risorse assegnate al Fondo nonche' a stabilire i criteri
e  le  priorita'  da  rispettare  nei  provvedimenti   comunali   che
definiscono le condizioni di  morosita'  incolpevole  che  consentono
l'accesso ai contributi; 
  Considerato,  altresi',  che  il  medesimo  comma  stabilisce,  tra
l'altro, che le risorse del Fondo  siano  assegnate  prioritariamente
alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione  del  disagio
abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento  sociale  per  i
soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali; 
  Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con
il quale sono stati abrogati, a decorrere dal 1°  gennaio  2010,  gli
articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e  che  pertanto
non sono dovute erogazioni a carico del bilancio dello Stato previste
da leggi di settore alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  14  maggio
2014, con il quale e'  stato  effettuato  il  riparto  delle  risorse
relative all'anno 2014, nonche' individuati i criteri per il  riparto
della disponibilita' del Fondo nonche' quelli per la  definizione  di
morosita'  incolpevole,  per  l'accesso,   il   dimensionamento   dei
contributi e le priorita' nella concessione dei contributi e  fornite
indicazioni per  la  graduazione  programmata  dell'intervento  della
forza pubblica e modalita' per il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle
risorse ripartite; 
  Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2016, con il  quale  e'
stato  effettuato  il  riparto  delle  risorse  assegnate  al   Fondo
inquilini morosi incolpevoli  per  l'anno  2016,  nonche'  rivisti  i
criteri, le procedure e le modalita' di accesso ai contributi al fine
di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle  risorse  assegnate
al Fondo anche in considerazione  del  carattere  innovativo  che  il
Fondo medesimo riveste; 
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  che
stabilisce che le regioni possono destinare le somme non spese  della
dotazione  del  Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli   nel   periodo
2014-2018  all'incremento  del  Fondo  nazionale  per   il   sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione di  cui  all'art.  11  della
legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
  Visto il decreto direttoriale 31 maggio 2019, emanato in attuazione
del citato art. 1, comma 21 della legge 205 del 2017,  con  il  quale
sono state quantificate le risorse del Fondo non  spese  nel  periodo
2014-2018 nonche'  individuate  le  modalita'  di  trasferimento,  di
riprogrammazione e di utilizzo delle risorse indicate  nella  tabella
ad esso allegata; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. Proroga dei  termini  per  l'adozione  di
decreti legislativi»; 
  Visto il decreto interministeriale 23 giugno 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2020  n.  196,  con  il  quale  e'  stato
effettuato il riparto tra le  regioni  della  disponibilita'  di  9,5
milioni di euro relativa all'esercizio finanziario 2020, assegnata al
Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli  dall'art.  1,  comma  2,   del
decreto-legge 28 marzo 2014, n.  47  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
dicembre 2020, n.  190,  «Regolamento  recante  l'organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Vista la legge 30  dicembre  2020  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per  il
triennio 2021-2023», che, all'art.  11,  autorizza  l'impegno  ed  il
pagamento delle  spese  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, per l'anno finanziario 2021,  in  conformita'  all'annesso
Stato di previsione (Tabella n. 10); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2020, recante la «Ripartizione in capitoli delle  Unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 733, della citata  legge  n.
178 del 2020, con il quale e'  stata  assegnata  al  Fondo  inquilini
morosi incolpevoli una dotazione di 50 milioni  di  euro  per  l'anno
2021; 
  Valutata  l'opportunita'  che  le  regioni,  stante  il   perdurare
dell'emergenza  COVID-19,  attribuiscano   ai   comuni   le   risorse
assegnate, anche in applicazione dell'art. 1, comma 21,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo  le
quote a rendiconto o programmate nelle annualita'  pregresse  nonche'
per l'eventuale  scorrimento  delle  graduatorie  vigenti  del  Fondo
nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre del 1998, n.  431
e che i comuni utilizzino i  fondi  ricorrendo  all'unificazione  dei
titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini
dell'ordinazione e pagamento della spesa; 
  Ravvisata la necessita' di procedere ad un sollecito riparto  della
dotazione di 50 milioni di euro assegnata al Fondo  inquilini  morosi
incolpevoli, al fine di ridurre il  disagio  abitativo  che  e'  dato
riscontrare nel territorio  nazionale  ulteriormente  incrementato  a
seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  utilizzando  i
medesimi  coefficienti  gia'  adottati  con  riferimento  al  riparto
dell'annualita' 2020, in accordo con quanto proposto dalle regioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto  interministeriale  23  giugno
2020 che, al fine di rendere piu' agevole  l'utilizzo  delle  risorse
assegnate al Fondo  inquilini  morosi  incolpevoli,  anche  in  forma
coordinata con il Fondo nazionale di cui all'art. 11 della  legge  n.
431 del 1998, amplia la platea dei beneficiari  del  Fondo  anche  ai
soggetti che, pur non essendo destinatari di provvedimenti  esecutivi
di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale  dichiarino
di aver subito, in ragione dell'emergenza COVID-19, una  perdita  del
proprio  reddito  ai  fini  IRPEF  superiore  al  30%   nel   periodo
marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno  precedente,
di non disporre di sufficiente liquidita' per far fronte al pagamento
del canone di locazione e/o agli oneri accessori, di essere  titolari
di un contratto di locazione di unita' immobiliare  registrato  anche
se tardivamente e di  risiedere  nell'alloggio  da  almeno  un  anno,
escludendo gli immobili appartenenti alle categorie A1, A8 e A9; 
  Ritenuto   opportuno,   stante    il    protrarsi    dell'emergenza
epidemiologica, come confermato dai numerosi decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri intervenuti, prendere  in  considerazione,
come riferimento della perdita del reddito IRPEF, l'ISEE corrente  in
accordo con quanto proposto dalle regioni; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in particolare,  l'art.  5  secondo  il  quale  il  «Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti»  e'  ridenominato  «Ministero  delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili»  e  le  denominazioni
«Ministro delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili»  e
«Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'   sostenibili»
sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le
denominazioni «Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti»  e
«Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata rep. n. 74/CU,  nella
seduta  dell'8  luglio  2021,  sulla  proposta  del  Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro delle economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Riparto della dotazione assegnata per l'anno 2021 
 
  1. Le risorse disponibili,  per  l'annualita'  2021,  sul  capitolo
1693, p.g.1 «Fondo inquilini morosi incolpevoli» di cui  all'art.  6,
comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, pari a 50 milioni
di euro, attribuite dall'art. 1, comma 733, della legge  30  dicembre
2020,  n.  178,  sono  ripartite  secondo  l'allegata  tabella,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. Al fine di rendere piu' agevole l'utilizzo delle risorse di  cui
al comma 1 anche  in  forma  coordinata  con  le  risorse  del  Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in  locazione  di
cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.  431,  e'  confermato
l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come  stabilito
dall'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 23  giugno  2020,
anche ai soggetti che, pur non essendo destinatari  di  provvedimenti
esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione  nella  quale
dichiarino di aver subito, in ragione  dell'emergenza  COVID-19,  una
perdita del proprio reddito ai fini  IRPEF  superiore  al  25%  fermi
restando i criteri gia' adottati nei bandi regionali. Il  richiedente
deve  essere  titolare  di  un  contratto  di  locazione  di   unita'
immobiliare  registrato  anche  se  tardivamente  e  deve   risiedere
nell'alloggio  da  almeno  un  anno.  Sono   esclusi   gli   immobili
appartenenti alle categorie A1, A8 e A9. 
  3.  Stante  il  protrarsi   dell'emergenza   epidemiologica,   come
confermato dai numerosi decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri intervenuti, la  riduzione  del  reddito  di  cui  al  comma
precedente puo' essere certificata attraverso l'ISEE corrente  o,  in
alternativa,  mediante  il  confronto  tra  l'imponibile  complessivo
derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020. 
  4. I contributi concessi ai sensi del  presente  decreto  non  sono
cumulabili  con  il  c.d.  reddito  di   cittadinanza   di   cui   al
decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, come stabilito dall'art. 1, comma 3,
del decreto interministeriale 23  giugno  2020.  Pertanto  i  comuni,
successivamente alla erogazione dei contributi,  comunicano  all'INPS
la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul  reddito  di
cittadinanza per la quota destinata all'affitto. 
  5.  Le  regioni,  stante  il  perdurare   dell'emergenza   COVID-19
attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche  in  applicazione
dell'art. 1, comma 21, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  con
procedura  di  urgenza,  anche  secondo  le  quote  a  rendiconto   o
programmate  nelle  annualita'  pregresse,  nonche'  per  l'eventuale
scorrimento delle graduatorie vigenti  del  Fondo  nazionale  di  cui
all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. I comuni  utilizzano
i fondi ricorrendo, altresi', all'unificazione dei titoli, capitoli e
articoli delle voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e  pagamento
della spesa delle risorse di cui al Fondo del presente riparto  e  di
quelle del Fondo di cui all'art. 11 della legge n. 431 del 1998. 
  6. Le  regioni  individuano  i  comuni  cui  destinare  le  risorse
assegnate  con  il   presente   decreto   unitamente   ad   eventuali
stanziamenti regionali  anche  in  deroga  all'elenco  dei  comuni  a
tensione abitativa di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87. 
  7.  Le  regioni  assicurano  il  monitoraggio  dell'utilizzo  delle
risorse assegnate ai sensi del presente  decreto  nonche'  di  quelle
provenienti da eventuali stanziamenti regionali. 
  8. Le risorse assegnate alle regioni possono essere utilizzate,  ai
sensi dell'art. 11, comma 6 della  legge  9  dicembre  1998,  n.  431
ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse
del Fondo nazionale di sostegno  per  l'accesso  alle  abitazioni  in
locazione di cui all'art. 11 della medesima legge n. 431 del 1998, al
fine di rendere l'utilizzo delle risorse maggiormente  aderente  alla
domanda espressa nelle singole realta' locali. 
  Il presente decreto, successivamente alla  registrazione  da  parte
degli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2021 
 
                                                   Il Ministro        
                                              delle infrastrutture    
                                        e della mobilita' sostenibili 
                                                   Giovannini         
  Il Ministro 
 dell'economia 
e delle finanze 
     Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021. 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, reg. n. 2680