IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19»; 
  Visto, in particolare, l'art. 26 che ha istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un  fondo  con
una dotazione iniziale di 220 milioni di  euro  per  l'anno  2021  da
ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano
da destinare al sostegno delle categorie  economiche  particolarmente
colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese  esercenti
attivita' commerciale o di ristorazione operanti nei centri  storici,
le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante  autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n.  218,  e  le  imprese
operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati; 
  Considerato che il predetto art.  26  prevede  che  una  quota  del
fondo, non inferiore a 20 milioni di euro, sia destinata a  sostenere
le imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante  autobus
coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218; 
  Visto l'art. 8, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,
recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da  COVID-19,  per  le
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e  i  servizi  territoriali»
che ha previsto che «il Fondo di cui all'art. 26 del decreto-legge 22
marzo 2021, n. 41, e' incrementato di 120 milioni di euro per  l'anno
2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei
parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici»; 
  Considerato che lo stesso art. 26 prevede  che  il  predetto  Fondo
deve essere ripartito  sulla  base  della  proposta  formulata  dalle
regioni in sede di autocoordinamento, con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Vista la  nota  n.  4082/C2FIN  del  3  giugno  2021,  con  cui  la
Conferenza delle regioni  e  delle  province  autonome  ha  approvato
all'unanimita' la proposta di riparto delle risorse per  l'anno  2021
di cui al citato art. 26, come integrate dall'art. 8,  comma  2,  del
decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Vista l'intesa in Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 17 giugno 2021; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
Riparto  del  Fondo  per  il  sostegno  delle  attivita'   economiche
  particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica 
 
  1.  Il  «Fondo  per  il   sostegno   delle   attivita'   economiche
particolarmente  colpite  dall'emergenza   epidemiologica»   di   cui
all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41,  come  integrato
dall'art. 8, comma 2,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
istituito nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con una dotazione pari  a  340  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, e' ripartito tra  le  regioni  e  le  province  autonome
secondo gli importi di cui  alla  tabella  1  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: 
    a) per 300 milioni di euro al sostegno delle categorie economiche
particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19,  ivi  incluse  le
imprese esercenti attivita' commerciale o  di  ristorazione  operanti
nei centri storici,  le  imprese  esercenti  trasporto  turistico  di
persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e le imprese operanti  nel  settore  dei  matrimoni  e  degli
eventi privati; 
    b) per 20 milioni di euro al  sostegno  delle  imprese  esercenti
trasporto turistico di persone  mediante  autobus  coperti  ai  sensi
della legge 11 agosto 2003, n. 218; 
    c) per 20 milioni di euro ad  interventi  in  favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  3. Il presente decreto sara' inviato agli organi  di  controllo  in
base alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 giugno 2021 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Franco          

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2021 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.
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