IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto  l'art.  1  della  legge  28  marzo  1991,  n.  104,  recante
disposizioni per la «Proroga della gestione del servizio di tesoreria
provinciale dello Stato» e in particolare: 
    il comma 1,  in  base  al  quale  la  gestione  del  servizio  di
tesoreria provinciale dello Stato continua ad  essere  affidato  alla
Banca d'Italia; 
    il comma 2,  il  quale  prevede  che  le  sedi  e  la  competenza
territoriale delle sezioni di tesoreria sono  stabilite  con  decreti
del Ministro del tesoro, sentita la  Banca  d'Italia,  tenendo  conto
delle esigenze di funzionalita' ed economicita' del servizio; 
    il comma 3, per il quale l'affidamento del  servizio  si  intende
tacitamente rinnovato di venti anni in venti anni, salva disdetta  di
una delle parti da notificarsi all'altra  parte  almeno  cinque  anni
prima della scadenza; 
  Tenuto conto che, in base a quanto  stabilito  dal  citato  art.  1
della legge  n.  104/1991,  il  servizio  di  tesoreria  dello  Stato
continua a essere affidato alla Banca d'Italia fino  al  31  dicembre
2030; 
  Vista la convenzione  tra  il  Ministero  del  tesoro  e  la  Banca
d'Italia per l'esercizio del servizio di  tesoreria  provinciale  per
conto dello Stato, approvata con decreto del Ministro del tesoro  del
17 gennaio 1992; 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 5 dicembre 1997, n. 430,
che  prevede  l'affidamento  alla  Banca  d'Italia  del  servizio  di
tesoreria centrale; 
  Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e la Banca d'Italia per  l'affidamento
del servizio di tesoreria centrale dello Stato, stipulata in  data  9
ottobre 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
febbraio 2008, che nell'ambito del progetto  di  riforma  della  rete
territoriale della Banca d'Italia ha disposto la soppressione  di  45
tesorerie e il  trasferimento  delle  relative  competenze  ad  altre
tesorerie; 
  Visto il decreto del ministro dell'economia e delle finanze  del  4
settembre  2015,  con  il  quale,  facendo  seguito  alla  precedente
soppressione delle tesorerie  nell'ambito  del  progetto  di  riforma
della rete territoriale della Banca d'Italia,  avvenuta  nel  biennio
2008-2010, e' stata  disposta  la  chiusura  di  ulteriori diciannove
tesorerie e il contestuale passaggio  delle  relative  competenze  ad
altre tesorerie; 
  Visto  il  progetto  di  riforma  organizzativa  del  servizio   di
tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia, avente l'obiettivo  di
creare un unico punto di interlocuzione con  l'utenza  istituzionale,
migliorare l'efficienza dei processi e ridurre  i  rischi  operativi,
anche grazie all'accentramento delle competenze specialistiche; 
  Ravvisata l'esigenza di procedere a una riforma  organizzativa  del
servizio  di  tesoreria  statale  svolto  dalla  Banca  d'Italia,  in
relazione all'evoluzione  del  processo  di  informatizzazione  delle
procedure di riscossione e pagamento; 
  Sentita la Banca d'Italia, che con la nota n. 1158506 del 4  agosto
2021 fa presente che la riforma organizzativa e' stata approvata  dal
Consiglio superiore della Banca in data 30 giugno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Riforma organizzativa del servizio di 
            tesoreria statale svolto dalla Banca d'Italia 
 
  1. Le attivita' operative per la gestione del servizio di tesoreria
statale sono accentrate presso  il  servizio  tesoreria  dello  Stato
della Banca d'Italia,  che  incorpora  le  funzioni  della  tesoreria
centrale  e  della  tesoreria  di  Roma.  Il  titolare  del  servizio
tesoreria dello Stato assume la qualifica di tesoriere centrale e  di
Capo della tesoreria di Roma. 
  2. Le  tesorerie  mantengono  invariate  le  rispettive  competenze
territoriali. 
  3. Le tesorerie presenti sul territorio  e  quelle  operanti  quali
Unita'  Operative  (UOP),  centri  virtuali  di   imputazione   delle
operazioni  di  tesoreria  riferite  all'ambito   provinciale,   sono
riportate nell'elenco allegato al presente decreto. 
  4.  La  Banca  d'Italia  cura  la  realizzazione  degli  interventi
necessari per l'adeguamento delle procedure di  lavoro,  senza  oneri
per la pubblica amministrazione. 
  5. La Banca d'Italia da' attuazione al presente decreto comunicando
al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  la  data  di
effettiva  attuazione  della  riforma,  fornendo  altresi'   adeguata
informativa all'utenza privata ed istituzionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 agosto 2021 
 
                                                  Il Ministro: Franco