IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91; Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuto nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 ed in particolare l'art. 31 riguardante gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nei settori agricolo e forestale; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 12, che prevede, tra l'altro, che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati siano subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'articolo 15, che prevede, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune; Visto l'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38, che ha, tra l'altro, istituito il «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'», alimentato dalle entrate derivanti dal versamento di contributi nella misura del 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari, di fertilizzanti di sintesi e di presidi sanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53 «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale e' stato conferito l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 al n. 832; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 maggio 2013, n. 5424, che individua le modalita' di funzionamento del «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'», la tipologia dei soggetti, dei progetti e delle spese di ricerca ammissibili; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14; Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1° marzo 2021, n. 99872, registrata dalla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166, recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per il 2021; Visto il decreto direttoriale 14 novembre 2014, n. 84318 «Criteri e modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione in agricoltura biologica ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Vista la direttiva dipartimentale 18 marzo 2021, n. 130519, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio in data 1° aprile 2021 al n. 215, che autorizza i direttori generali dell'AGRET, della PEMAC e della PQAI, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di loro competenza; Considerato che: l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge 7 marzo 2003, n. 38, di modifica della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha previsto che il Fondo fosse finalizzato al finanziamento di programmi di ricerca in materia di agricoltura biologica e di qualita', nonche' in materia di sicurezza e salubrita' degli alimenti; il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica..» ha previsto all'art. 5, comma 13, la modifica dell'articolo 59, comma 2, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con l'inserimento dopo le parole: «agricoltura biologica,» le parole «in materia di funzionamento di strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo»; Preso atto che la gestione finanziata del suddetto «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'» e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca», Missione programma 1.5 (9.6) Macroaggregato «Investimenti» capitolo 7742 - p.g. 2 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero; Ritenuto di: dover procedere, alla luce del mutato quadro giuridico europeo e nazionale in materia di agricoltura biologica, ad una nuova determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi volti al finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione a valere sul «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'»; dover aggiornare le modalita' di rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell'ambito degli accordi di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il finanziamento di programmi di ricerca e sperimentazione nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica e per la stipula di accordi di collaborazione tra pubbliche amministrazioni a valere sul «Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualita'», di cui all'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'art. 3 della legge 7 marzo 2003, n. 38 e dall'art. 5, comma 13, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, e la rendicontazione delle spese relative ai contributi concessi e/o delle spese sostenute nell'ambito degli accordi di collaborazione. 2. Le azioni previste nei programmi di ricerca in agricoltura biologica sono affidate secondo le seguenti modalita': a) affidamento di contributi mediante procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) affidamento diretto di contributi ad enti di diritto pubblico vigilati dal Ministero, relativamente agli ambiti di ricerca che rientrano nella sfera delle rispettive competenze istituzionali, se adeguatamente motivato; c) accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, ivi inclusi gli enti di diritto pubblico vigilati dal Ministero, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ove sussistano i requisiti di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici.