Art. 10 Proroga 1. Le richieste di proroga devono essere presentate per eccezionali circostanze dal coordinatore e/o dalla controparte dell'accordo di collaborazione prima della data di conclusione del progetto e/o dell'accordo, previa presentazione di motivata istanza da trasmettere in tempo utile con annessa relazione sullo stato di attuazione del progetto. 2. Non possono essere riconosciute ulteriori quote di ammortamento dei beni ammortizzabili a seguito della concessione della proroga.