Art. 10 
 
                               Proroga 
 
  1. Le richieste di proroga devono essere presentate per eccezionali
circostanze dal coordinatore e/o dalla  controparte  dell'accordo  di
collaborazione prima della  data  di  conclusione  del  progetto  e/o
dell'accordo, previa presentazione di motivata istanza da trasmettere
in tempo utile con annessa relazione sullo stato  di  attuazione  del
progetto. 
  2. Non possono essere riconosciute ulteriori quote di  ammortamento
dei beni ammortizzabili a seguito della concessione della proroga.