Art. 11 
 
              Termine per la realizzazione dei progetti 
 
  1.  La  realizzazione  delle  attivita'  progettuali  deve   essere
completata entro il termine  indicato  nel  decreto  di  approvazione
progetto e concessione  contributo  e/o  entro  il  termine  indicato
nell'accordo di collaborazione. Le  spese  devono  essere  effettuate
entro il termine di conclusione del progetto. 
  2.  La  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica si riserva la facolta' di  approvare  le
richieste di proroga di cui all'art. 10, se adeguatamente motivate in
relazione a circostanze sopravvenute alla concessione del  contributo
e/o della stipula dell'accordo di collaborazione. 
  3. La data di inizio del progetto, se  non  espressamente  indicata
all'interno del decreto di concessione contributo e/o nell'accordo di
collaborazione,  coincide  con   la   data   di   registrazione   del
provvedimento da parte dell'organo di controllo.