Art. 11 Termine per la realizzazione dei progetti 1. La realizzazione delle attivita' progettuali deve essere completata entro il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e concessione contributo e/o entro il termine indicato nell'accordo di collaborazione. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del progetto. 2. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica si riserva la facolta' di approvare le richieste di proroga di cui all'art. 10, se adeguatamente motivate in relazione a circostanze sopravvenute alla concessione del contributo e/o della stipula dell'accordo di collaborazione. 3. La data di inizio del progetto, se non espressamente indicata all'interno del decreto di concessione contributo e/o nell'accordo di collaborazione, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.