Art. 12 
 
             Rendicontazione ed istanza di liquidazione 
 
  1. I soggetti beneficiari del contributo  e  le  controparti  negli
accordi di collaborazione, al fine della  liquidazione  parziale  e/o
finale, sono tenuti a presentare: 
    a) istanza di liquidazione; 
    b)  relazione  tecnico-scientifica  sull'attivita'  svolta,   che
evidenzi gli obiettivi parziali o finali conseguiti e  gli  eventuali
scostamenti tra quanto previsto  da  progetto  e  quanto  realizzato,
fornendone adeguate motivazioni; 
    c) rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute; 
    d) giustificativi delle  spese  sostenute  in  formato  digitale,
completi di attestazione di conformita' ai documenti originali e  una
dichiarazione che garantisca che le spese sono  state  effettivamente
sostenute per la realizzazione  del  progetto  finanziato  e  che  le
stesse non sono e non saranno imputate ad altri progetti. 
  2.  Le  eventuali  maggiori  spese  sostenute,  rispetto  a  quelle
preventivate ed ammesse, sono a totale carico  del  beneficiario  del
contributo e/o della controparte dell'accordo di collaborazione. 
  3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere  presentata
entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto. 
  4.  La  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica procede alla liquidazione parziale e/o a
saldo  previo  accertamento  delle  spese  ed  avvalendosi   di   una
Commissione tecnico-amministrativa, a tal fine nominata. 
  5. L'istanza di liquidazione deve  essere  trasmessa  dal  soggetto
proponente tramite posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo
saq1@pec.politicheagricole.gov.it