Art. 12 Rendicontazione ed istanza di liquidazione 1. I soggetti beneficiari del contributo e le controparti negli accordi di collaborazione, al fine della liquidazione parziale e/o finale, sono tenuti a presentare: a) istanza di liquidazione; b) relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta, che evidenzi gli obiettivi parziali o finali conseguiti e gli eventuali scostamenti tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, fornendone adeguate motivazioni; c) rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute; d) giustificativi delle spese sostenute in formato digitale, completi di attestazione di conformita' ai documenti originali e una dichiarazione che garantisca che le spese sono state effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto finanziato e che le stesse non sono e non saranno imputate ad altri progetti. 2. Le eventuali maggiori spese sostenute, rispetto a quelle preventivate ed ammesse, sono a totale carico del beneficiario del contributo e/o della controparte dell'accordo di collaborazione. 3. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere presentata entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto. 4. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica procede alla liquidazione parziale e/o a saldo previo accertamento delle spese ed avvalendosi di una Commissione tecnico-amministrativa, a tal fine nominata. 5. L'istanza di liquidazione deve essere trasmessa dal soggetto proponente tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo saq1@pec.politicheagricole.gov.it