Art. 13 
 
                      Monitoraggio dei progetti 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica effettua il  controllo  sullo  stato  di
avanzamento     dei     progetti     attraverso     le      relazioni
tecnico-scientifiche, che devono essere prodotte dal beneficiario con
cadenza  semestrale  o  annuale,  come  indicato   nel   decreto   di
concessione contributo. 
  2. I beneficiari hanno l'obbligo di  informare  preventivamente  il
Ministero in merito ad avvenimenti, manifestazioni o altre iniziative
pubbliche o private comunque connesse al progetto finanziato, al fine
di consentire la partecipazione attiva dei funzionari del Ministero. 
  3. E'  richiesta  la  trasmissione  di  eventuali  pubblicazioni  e
materiale divulgativo riconducibile al programma di  ricerca  per  la
pubblicazione sul sito del SINAB www.sinab.it 
  4. Le eventuali pubblicazioni ed il materiale divulgativo di cui al
comma precedente non sostituiscono la relazione di progetto di cui al
comma 1 del presente articolo.