Art. 13 Monitoraggio dei progetti 1. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica effettua il controllo sullo stato di avanzamento dei progetti attraverso le relazioni tecnico-scientifiche, che devono essere prodotte dal beneficiario con cadenza semestrale o annuale, come indicato nel decreto di concessione contributo. 2. I beneficiari hanno l'obbligo di informare preventivamente il Ministero in merito ad avvenimenti, manifestazioni o altre iniziative pubbliche o private comunque connesse al progetto finanziato, al fine di consentire la partecipazione attiva dei funzionari del Ministero. 3. E' richiesta la trasmissione di eventuali pubblicazioni e materiale divulgativo riconducibile al programma di ricerca per la pubblicazione sul sito del SINAB www.sinab.it 4. Le eventuali pubblicazioni ed il materiale divulgativo di cui al comma precedente non sostituiscono la relazione di progetto di cui al comma 1 del presente articolo.