Art. 14 Pubblicazione e diffusione dei risultati 1. I soggetti beneficiari si impegnano a rendere disponibili tutte le conoscenze, le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e sulla base di specifici accordi. 2. Sono pubblicate, prima della data di avvio di ciascun progetto di ricerca, sul sito SINAB, www.sinab.it tutte le informazioni relative allo svolgimento ed alla finalita' della ricerca. 3. I risultati dei progetti di ricerca restano a disposizione sui siti istituzionali dei soggetti beneficiari del contributo e/o della controparte dell'accordo di collaborazione per un periodo di almeno cinque anni dalla data di conclusione del progetto finanziato, al fine di garantirne ampia diffusione. 4. Le iniziative di comunicazione, divulgazione e pubblicazione riferibili al progetto devono evidenziare che sono state finanziate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. I materiali divulgativi devono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata saq1@pec.politicheagricole.it al fine di garantire la compatibilita' degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.