Art. 14 
 
              Pubblicazione e diffusione dei risultati 
 
  1. I soggetti beneficiari si impegnano a rendere disponibili  tutte
le conoscenze, le esperienze e le  soluzioni  realizzate  nell'ambito
dei progetti finanziati nel rispetto della normativa vigente e  sulla
base di specifici accordi. 
  2. Sono pubblicate, prima della data di avvio di  ciascun  progetto
di ricerca,  sul  sito  SINAB,  www.sinab.it  tutte  le  informazioni
relative allo svolgimento ed alla finalita' della ricerca. 
  3. I risultati dei progetti di ricerca restano a  disposizione  sui
siti istituzionali dei soggetti beneficiari del contributo e/o  della
controparte dell'accordo di collaborazione per un periodo  di  almeno
cinque anni dalla data di conclusione  del  progetto  finanziato,  al
fine di garantirne ampia diffusione. 
  4. Le iniziative di  comunicazione,  divulgazione  e  pubblicazione
riferibili al progetto devono evidenziare che sono  state  finanziate
dal Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica.  I  materiali  divulgativi   devono   essere   trasmessi
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
saq1@pec.politicheagricole.it al fine di garantire la  compatibilita'
degli stessi agli standard dei prodotti editoriali del Ministero.