Art. 2 
 
                         Progetti di ricerca 
 
  1. Sono ammessi a contributo e/o al rimborso delle spese  sostenute
i  progetti  di  ricerca  nel  settore   dell'agricoltura   biologica
riguardanti i seguenti ambiti: 
    a) ricerca e sperimentazione di  interesse  pubblico,  anche  con
riferimento alla dimensione economica del settore biologico  e  delle
connesse attivita' di rilevazione, elaborazione  e  divulgazione  dei
dati e delle informazioni; 
    b)  progetti  volti  ad  introdurre  sistemi  innovativi   e   di
semplificazione per migliorare le funzionalita'  del  sistema,  anche
con  riferimento  a  banche  dati  e  strumenti  informatici  per  il
miglioramento del sistema di controllo; 
    c) progetti volti a cofinanziare programmi  di  ricerca  definiti
nell'ambito di iniziative internazionali cui partecipa  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    d) progetti ritenuti di interesse  del  settore  dell'agricoltura
biologica nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico compartecipato in
agricoltura  biologica,  dei  Comitati  rappresentativi  degli  Stati
membri istituiti presso la Commissione europea, o in altri  tavoli  o
gruppi di lavoro di rilevanza nazionale ed internazionale.