Art. 2 Progetti di ricerca 1. Sono ammessi a contributo e/o al rimborso delle spese sostenute i progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica riguardanti i seguenti ambiti: a) ricerca e sperimentazione di interesse pubblico, anche con riferimento alla dimensione economica del settore biologico e delle connesse attivita' di rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati e delle informazioni; b) progetti volti ad introdurre sistemi innovativi e di semplificazione per migliorare le funzionalita' del sistema, anche con riferimento a banche dati e strumenti informatici per il miglioramento del sistema di controllo; c) progetti volti a cofinanziare programmi di ricerca definiti nell'ambito di iniziative internazionali cui partecipa il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) progetti ritenuti di interesse del settore dell'agricoltura biologica nell'ambito dei lavori del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica, dei Comitati rappresentativi degli Stati membri istituiti presso la Commissione europea, o in altri tavoli o gruppi di lavoro di rilevanza nazionale ed internazionale.