Art. 4 Commissione di valutazione Il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento, composte da funzionari del Ministero esperti in analisi di progetti. Il Ministero, se necessario, in considerazione della peculiarita' del metodo di produzione biologico, designa uno o piu' esperti scientifici, anche esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei progetti. La Commissione puo' riunirsi in presenza o in modalita' telematica anche al di fuori dell'orario di servizio.