Art. 4 
 
                     Commissione di valutazione 
 
  Il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni  ministeriali
di valutazione, da nominarsi con successivo  provvedimento,  composte
da funzionari del  Ministero  esperti  in  analisi  di  progetti.  Il
Ministero, se necessario, in considerazione  della  peculiarita'  del
metodo  di  produzione  biologico,  designa  uno   o   piu'   esperti
scientifici, anche  esterni  all'amministrazione,  qualificati  nella
materia specifica delle tematiche dei progetti. 
  La Commissione puo' riunirsi in presenza o in modalita'  telematica
anche al di fuori dell'orario di servizio.