Art. 5 Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilita' al finanziamento 1. La Commissione di valutazione, sulla base della documentazione trasmessa all'ufficio PQAI 1, verifica i requisiti di ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi. 2. Le proposte progettuali di cui all'art. 2 del presente decreto, sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito riportati: a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi; b) qualita' scientifica del progetto e grado di innovazione; c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi; d) competenza ed esperienza tecnico-scientifica in ricerche applicate in agricoltura biologica del proponente del progetto e/o delle unita' operative coinvolte; e) impostazione della proposta progettuale basata su un approccio multi-attoriale e multidisciplinare riferito a sistemi produttivi biologici; f) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati; g) coerenza con la richiesta della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; h) rilevanza ai fini del supporto normativo e gestionale di competenza del settore dell'agricoltura biologica; i) valutazione di impatto tecnico-scientifico ed economico con particolare riferimento all'attenzione rivolta agli utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilita' dei risultati al mondo produttivo; j) grado e qualita' della partecipazione delle aziende nella realizzazione del progetto (ove prevista); k) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici. 3. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica ha facolta' di chiedere al proponente, in ordine a determinate necessita' o su indicazione della commissione di valutazione dei progetti, di: a) prevedere il coinvolgimento del mondo produttivo delle associazioni e della formazione; b) rimodulare alcuni obiettivi specifici della ricerca; c) richiedere variazioni anche economiche, nonche' specifiche di carattere tecnico; d) eliminare alcune attivita' di ricerca non ritenute indispensabili per il conseguimento degli obiettivi previsti e/o gia' finanziate con altri progetti; e) modificare la percentuale di contributo finanziario concedibile. 4. Il proponente e' tenuto pertanto, al fine di ricevere il contributo e/o il rimborso spese, a rimodulare il progetto sulla base delle indicazioni ricevute dalla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 5. Gli esiti della valutazione dei progetti, presentati ai sensi dell'art 1, comma 2, lett. a) e b), sono comunicati tramite PEC (posta elettronica certificata) al coordinatore ed al soggetto proponente.