Art. 5 
 
                Istruttoria, valutazione dei progetti 
                  ed eleggibilita' al finanziamento 
 
  1. La Commissione di valutazione, sulla base  della  documentazione
trasmessa all'ufficio PQAI 1, verifica i requisiti di  ammissibilita'
e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi
incluso il piano finanziario dei progetti stessi. 
  2. Le proposte progettuali di cui all'art. 2 del presente  decreto,
sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di  seguito
riportati: 
    a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi; 
    b) qualita' scientifica del progetto e grado di innovazione; 
    c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi; 
    d)  competenza  ed  esperienza  tecnico-scientifica  in  ricerche
applicate in agricoltura biologica del proponente  del  progetto  e/o
delle unita' operative coinvolte; 
    e) impostazione della proposta progettuale basata su un approccio
multi-attoriale e multidisciplinare  riferito  a  sistemi  produttivi
biologici; 
    f) competenza gestionale ed amministrativa del proponente  e  dei
partecipanti, anche  in  relazione  alle  modalita'  di  monitoraggio
interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati; 
    g) coerenza con la richiesta  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica; 
    h) rilevanza ai fini  del  supporto  normativo  e  gestionale  di
competenza del settore dell'agricoltura biologica; 
    i) valutazione di impatto tecnico-scientifico  ed  economico  con
particolare     riferimento     all'attenzione      rivolta      agli
utenti/fruitori/beneficiari e alla trasferibilita' dei  risultati  al
mondo produttivo; 
    j) grado e qualita'  della  partecipazione  delle  aziende  nella
realizzazione del progetto (ove prevista); 
    k)  ulteriori  criteri  di  valutazione  specifici  indicati  nei
relativi avvisi pubblici. 
  3.  La  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica ha facolta' di chiedere  al  proponente,
in ordine a determinate necessita' o su indicazione della commissione
di valutazione dei progetti, di: 
    a)  prevedere  il  coinvolgimento  del  mondo  produttivo   delle
associazioni e della formazione; 
    b) rimodulare alcuni obiettivi specifici della ricerca; 
    c) richiedere variazioni anche economiche, nonche' specifiche  di
carattere tecnico; 
    d)  eliminare  alcune   attivita'   di   ricerca   non   ritenute
indispensabili per il conseguimento degli obiettivi previsti e/o gia'
finanziate con altri progetti; 
    e)  modificare   la   percentuale   di   contributo   finanziario
concedibile. 
  4. Il proponente  e'  tenuto  pertanto,  al  fine  di  ricevere  il
contributo e/o il rimborso spese, a rimodulare il progetto sulla base
delle indicazioni ricevute dalla Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 
  5. Gli esiti della valutazione dei progetti,  presentati  ai  sensi
dell'art 1, comma 2, lett. a)  e  b),  sono  comunicati  tramite  PEC
(posta  elettronica  certificata)  al  coordinatore  ed  al  soggetto
proponente.