Art. 6 
 
Modalita' di concessione del contributo ai sensi dell'art.  12  della
                     legge 7 agosto 1990, n, 241 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare  e  dell'ippica  provvede  all'approvazione  ed   alla
concessione  del  contributo  per   lo   svolgimento   del   progetto
presentato. 
  2. Il contributo e' erogato nella percentuale massima del 99% della
spesa ammessa a finanziamento con le seguenti modalita': 
    anticipo  fino   al   30%   del   contributo   concesso,   previa
presentazione  di  apposita  istanza   e   compatibilmente   con   le
disponibilita' di cassa; 
    acconto  fino  al  30%  del  contributo  concesso,  a  stato   di
avanzamento lavori con presentazione di relazione tecnico-scientifica
e rendiconto finanziario  delle  spese  effettivamente  sostenute  ed
eventuale  recupero  della  quota   parte   di   anticipazione   gia'
corrisposta; 
    il  rimanente  40%  a  saldo  a  conclusione  del  progetto,  con
presentazione  di  relazione  tecnico-   scientifica   e   rendiconto
finanziario  delle  spese  effettivamente  sostenute   ed   eventuale
recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta. 
  3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle
modalita' di  corresponsione  del  finanziamento  sono  indicati  nel
decreto di concessione del contributo. 
  4. Il Ministero, con l'emanazione del decreto  di  concessione  del
contributo, individua: 
    a) l'ente beneficiario; 
    b) le eventuali Unita' operative partecipanti; 
    c) il coordinatore di progetto,  che  assume  la  responsabilita'
amministrativa e scientifica del progetto; 
    d) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso
eventualmente ripartito tra le singole Unita' operative; 
    e) l'ammontare dell'anticipo; 
    f) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; 
    g) la durata ed il termine di conclusione del progetto.