Art. 6 Modalita' di concessione del contributo ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241 1. La Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica provvede all'approvazione ed alla concessione del contributo per lo svolgimento del progetto presentato. 2. Il contributo e' erogato nella percentuale massima del 99% della spesa ammessa a finanziamento con le seguenti modalita': anticipo fino al 30% del contributo concesso, previa presentazione di apposita istanza e compatibilmente con le disponibilita' di cassa; acconto fino al 30% del contributo concesso, a stato di avanzamento lavori con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta; il rimanente 40% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico- scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta. 3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle modalita' di corresponsione del finanziamento sono indicati nel decreto di concessione del contributo. 4. Il Ministero, con l'emanazione del decreto di concessione del contributo, individua: a) l'ente beneficiario; b) le eventuali Unita' operative partecipanti; c) il coordinatore di progetto, che assume la responsabilita' amministrativa e scientifica del progetto; d) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso eventualmente ripartito tra le singole Unita' operative; e) l'ammontare dell'anticipo; f) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; g) la durata ed il termine di conclusione del progetto.