Art. 7 
 
Modalita' di rimborso delle spese ai sensi dell'art. 15 della legge 7
                         agosto 1990, n, 241 
 
  1.  Nel  caso  di   accordi   di   collaborazione   fra   pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.
241,  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  interesse  comune,  il
Ministero puo' assumere per  intero  l'onere  economico  della  spesa
ammessa a rimborso. 
  2. La spesa e' rimborsabile con le seguenti modalita': 
    anticipo  fino   al   30%   dell'importo   previsto   nell'ambito
dell'accordo di  collaborazione,  previa  presentazione  di  apposita
istanza e compatibilmente con le disponibilita' di cassa; 
    acconto fino al 30% dell'importo previsto a stato di  avanzamento
lavori,  con  presentazione  di   relazione   tecnico-scientifica   e
rendiconto  finanziario  delle  spese  effettivamente  sostenute   ed
eventuale  recupero  della  quota   parte   di   anticipazione   gia'
corrisposta; 
    il  rimanente  40%  a  saldo  a  conclusione  del  progetto,  con
presentazione   di   relazione   tecnico-scientifica   e   rendiconto
finanziario  delle  spese  effettivamente  sostenute   ed   eventuale
recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta. 
  3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle
modalita' di corresponsione del rimborso delle spese  sostenute  sono
indicate nell'accordo di collaborazione. 
  4. Il Ministero, con la  stipula  dell'accordo  di  collaborazione,
individua: 
    a) le reciproche obbligazioni a  carico  del  Ministero  e  della
controparte dell'accordo di collaborazione; 
    b) l'importo totale della spesa ammessa, eventualmente  ripartito
tra le singole Unita' operative; 
    c) l'ammontare dell'anticipo; 
    d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; 
    e) la durata ed il termine di conclusione dell'accordo.