Art. 7 Modalita' di rimborso delle spese ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n, 241 1. Nel caso di accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento di attivita' di interesse comune, il Ministero puo' assumere per intero l'onere economico della spesa ammessa a rimborso. 2. La spesa e' rimborsabile con le seguenti modalita': anticipo fino al 30% dell'importo previsto nell'ambito dell'accordo di collaborazione, previa presentazione di apposita istanza e compatibilmente con le disponibilita' di cassa; acconto fino al 30% dell'importo previsto a stato di avanzamento lavori, con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta; il rimanente 40% a saldo a conclusione del progetto, con presentazione di relazione tecnico-scientifica e rendiconto finanziario delle spese effettivamente sostenute ed eventuale recupero della quota parte di anticipazione gia' corrisposta. 3. Eventuali scostamenti da quanto sopra specificato in merito alle modalita' di corresponsione del rimborso delle spese sostenute sono indicate nell'accordo di collaborazione. 4. Il Ministero, con la stipula dell'accordo di collaborazione, individua: a) le reciproche obbligazioni a carico del Ministero e della controparte dell'accordo di collaborazione; b) l'importo totale della spesa ammessa, eventualmente ripartito tra le singole Unita' operative; c) l'ammontare dell'anticipo; d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa; e) la durata ed il termine di conclusione dell'accordo.