Art. 9 Varianti 1. Nella realizzazione del progetto, i soggetti beneficiari del contributo e la controparte dell'accordo di collaborazione possono apportare, previa comunicazione alla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, variazioni compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa da variare, rispetto al piano finanziario approvato. 2. Eventuali variazioni superiori al 20% delle voci di spesa, rispetto al piano finanziario approvato, devono essere preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica previa presentazione di motivata richiesta da parte dei soggetti beneficiari del contributo e/o dalla controparte dell'accordo di collaborazione. 3. Le eventuali variazioni inerenti alle attivita' previste dal progetto devono essere comunicate e approvate preventivamente alla Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica. 4. La richiesta di variante deve essere presentata prima dell'effettuazione delle relative spese. 5. Gli importi in aumento devono trovare compensazione con diminuzioni relative ad altre voci di spesa. 6. E' necessario chiedere sempre la preventiva autorizzazione per le varianti relative alla voce di spesa «attrezzature», specificando dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta. 7. Non sono consentite variazioni compensative per la voce «spese generali».