Art. 9 
 
                              Varianti 
 
  1. Nella realizzazione del progetto,  i  soggetti  beneficiari  del
contributo e la controparte dell'accordo  di  collaborazione  possono
apportare,  previa  comunicazione  alla  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita' agroalimentare  e  dell'ippica,  variazioni
compensative non superiori al 20% tra gli importi delle voci di spesa
da variare, rispetto al piano finanziario approvato. 
  2. Eventuali variazioni superiori  al  20%  delle  voci  di  spesa,
rispetto   al   piano   finanziario    approvato,    devono    essere
preventivamente comunicate e approvate dalla Direzione  generale  per
la promozione della  qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  previa
presentazione di motivata richiesta da parte dei soggetti beneficiari
del contributo e/o dalla controparte dell'accordo di collaborazione. 
  3. Le eventuali variazioni inerenti  alle  attivita'  previste  dal
progetto devono essere comunicate e  approvate  preventivamente  alla
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica. 
  4.  La  richiesta  di  variante  deve   essere   presentata   prima
dell'effettuazione delle relative spese. 
  5.  Gli  importi  in  aumento  devono  trovare  compensazione   con
diminuzioni relative ad altre voci di spesa. 
  6. E' necessario chiedere sempre la preventiva  autorizzazione  per
le varianti relative alla voce di spesa «attrezzature»,  specificando
dettagliatamente le ragioni della richiesta ed allegando un quadro di
raffronto tra il preventivo approvato e la variante richiesta. 
  7. Non sono consentite variazioni compensative per la  voce  «spese
generali».