IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici, e, in particolare, l'art. 22, comma 1,
lettera  b),   recante   «Requisiti   per   impianti,   attrezzature,
sistemazione e cura degli  animali»,  l'art.  23,  comma  2,  recante
«Disciplina del personale abilitato» e l'art. 24 recante «Veterinario
designato»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del   25   ottobre   2012   relativo   alla   cooperazione
amministrativa attraverso il  sistema  di  informazione  del  mercato
interno e  che  abroga  la  decisione  2008/49/CE  della  Commissione
(«regolamento IMI»); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa  e,  in
particolare,  l'art.  47  concernente  le  dichiarazioni  sostitutive
dell'atto di notorieta'; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  recante
attuazione della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; 
  Visto il documento di lavoro del 19 - 20 febbraio 2014, redatto dal
gruppo di esperti incaricato dalla Commissione dell'UE  di  elaborare
un quadro comune  sull'istruzione  e  sulla  formazione  di  tutti  i
soggetti coinvolti nell'impiego e nella cura degli animali  destinati
o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica, per soddisfare  i
requisiti previsti dalla direttiva 2010/63/UE; 
  Ritenuto di dover individuare, in conformita' al  citato  documento
degli esperti UE, altresi' i requisiti per  la  formazione  specifica
del responsabile del benessere animale di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera h), del membro  scientifico  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera i), e del  veterinario  designato  di  cui  all'art.  24  del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; 
  Visto l'Accordo sancito in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, in data 5 novembre 2009, rep. atti n. 192,  concernente  «Il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - accreditamento dei
Provider  E.C.M.,  formazione  a   distanza,   obiettivi   formativi,
valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita'
realizzate all'estero, liberi professionisti»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e  le
Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data  5  novembre
2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione  a
distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema
formativo  sanitario,   attivita'   realizzate   all'estero,   liberi
professionisti; 
  Sentiti il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e la Conferenza dei rettori  delle  universita'  italiane  in
merito alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6  del  presente
decreto,  nonche'  il  Ministero  degli   affari   esteri   e   della
cooperazione  internazionale  in  merito  all'art.  6  del   presente
decreto; 
  Acquisite le osservazioni e le proposte del Comitato nazionale  per
la protezione degli animali usati a fini scientifici di cui  all'art.
38 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, istituito con decreto
24 febbraio 2016 del Ministro della salute e successive integrazioni; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997,  n.  281
espresso nella seduta del 4 agosto 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 23,  comma  2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato
«decreto legislativo», le modalita' di acquisizione,  mantenimento  e
dimostrazione di un adeguato livello di istruzione e  formazione  del
personale di  cui  deve  disporre  ciascun  allevatore,  fornitore  o
utilizzatore, adibito allo svolgimento delle seguenti funzioni: 
    a) realizzazione di procedure su animali; 
    b) concezione delle procedure e di progetti; 
    c) cura degli animali; 
    d) soppressione degli animali. 
  2.  Il  presente  decreto  individua  altresi'  le   modalita'   di
acquisizione,  mantenimento  e  dimostrazione  delle  competenze  dei
soggetti addetti ai seguenti compiti: 
    a)  veterinario  designato  di  cui  all'art.  24   del   decreto
legislativo; 
    b) responsabile del benessere animale di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo; 
    c) membro scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo, componente obbligatorio dell'organismo  preposto
al benessere degli animali nello stabilimento dell'utilizzatore.