IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici, e, in particolare, l'art. 22, comma 1,
lettera b), recante «Requisiti per impianti, attrezzature,
sistemazione e cura degli animali», l'art. 23, comma 2, recante
«Disciplina del personale abilitato» e l'art. 24 recante «Veterinario
designato»;
Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione
(«regolamento IMI»);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in
particolare, l'art. 47 concernente le dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta';
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante
attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto il documento di lavoro del 19 - 20 febbraio 2014, redatto dal
gruppo di esperti incaricato dalla Commissione dell'UE di elaborare
un quadro comune sull'istruzione e sulla formazione di tutti i
soggetti coinvolti nell'impiego e nella cura degli animali destinati
o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica, per soddisfare i
requisiti previsti dalla direttiva 2010/63/UE;
Ritenuto di dover individuare, in conformita' al citato documento
degli esperti UE, altresi' i requisiti per la formazione specifica
del responsabile del benessere animale di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), del membro scientifico di cui all'art. 3, comma 1,
lettera i), e del veterinario designato di cui all'art. 24 del
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, in data 5 novembre 2009, rep. atti n. 192, concernente «Il
nuovo sistema di formazione continua in medicina - accreditamento dei
Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi,
valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita'
realizzate all'estero, liberi professionisti»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre
2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a
distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema
formativo sanitario, attivita' realizzate all'estero, liberi
professionisti;
Sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane in
merito alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente
decreto, nonche' il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale in merito all'art. 6 del presente
decreto;
Acquisite le osservazioni e le proposte del Comitato nazionale per
la protezione degli animali usati a fini scientifici di cui all'art.
38 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, istituito con decreto
24 febbraio 2016 del Ministro della salute e successive integrazioni;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281
espresso nella seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 23, comma 2,
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato
«decreto legislativo», le modalita' di acquisizione, mantenimento e
dimostrazione di un adeguato livello di istruzione e formazione del
personale di cui deve disporre ciascun allevatore, fornitore o
utilizzatore, adibito allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) realizzazione di procedure su animali;
b) concezione delle procedure e di progetti;
c) cura degli animali;
d) soppressione degli animali.
2. Il presente decreto individua altresi' le modalita' di
acquisizione, mantenimento e dimostrazione delle competenze dei
soggetti addetti ai seguenti compiti:
a) veterinario designato di cui all'art. 24 del decreto
legislativo;
b) responsabile del benessere animale di cui all'art. 3, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo;
c) membro scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo, componente obbligatorio dell'organismo preposto
al benessere degli animali nello stabilimento dell'utilizzatore.