IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, e, in particolare, l'art. 22, comma 1, lettera b), recante «Requisiti per impianti, attrezzature, sistemazione e cura degli animali», l'art. 23, comma 2, recante «Disciplina del personale abilitato» e l'art. 24 recante «Veterinario designato»; Visto il regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e, in particolare, l'art. 47 concernente le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Visto il documento di lavoro del 19 - 20 febbraio 2014, redatto dal gruppo di esperti incaricato dalla Commissione dell'UE di elaborare un quadro comune sull'istruzione e sulla formazione di tutti i soggetti coinvolti nell'impiego e nella cura degli animali destinati o utilizzati a fini di sperimentazione scientifica, per soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva 2010/63/UE; Ritenuto di dover individuare, in conformita' al citato documento degli esperti UE, altresi' i requisiti per la formazione specifica del responsabile del benessere animale di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del membro scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), e del veterinario designato di cui all'art. 24 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 5 novembre 2009, rep. atti n. 192, concernente «Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' realizzate all'estero, liberi professionisti»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 novembre 2009, in materia di accreditamento dei Provider E.C.M., formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualita' del sistema formativo sanitario, attivita' realizzate all'estero, liberi professionisti; Sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Conferenza dei rettori delle universita' italiane in merito alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, nonche' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in merito all'art. 6 del presente decreto; Acquisite le osservazioni e le proposte del Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici di cui all'art. 38 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, istituito con decreto 24 febbraio 2016 del Ministro della salute e successive integrazioni; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del 4 agosto 2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, d'ora innanzi denominato «decreto legislativo», le modalita' di acquisizione, mantenimento e dimostrazione di un adeguato livello di istruzione e formazione del personale di cui deve disporre ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore, adibito allo svolgimento delle seguenti funzioni: a) realizzazione di procedure su animali; b) concezione delle procedure e di progetti; c) cura degli animali; d) soppressione degli animali. 2. Il presente decreto individua altresi' le modalita' di acquisizione, mantenimento e dimostrazione delle competenze dei soggetti addetti ai seguenti compiti: a) veterinario designato di cui all'art. 24 del decreto legislativo; b) responsabile del benessere animale di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo; c) membro scientifico di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo, componente obbligatorio dell'organismo preposto al benessere degli animali nello stabilimento dell'utilizzatore.