Art. 2
Definizioni
1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto
legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto sono
adottate le seguenti definizioni:
a) «personale»: soggetti che svolgono le funzioni di cui all'art.
23, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto legislativo;
b) «cura»: attivita' non terapeutica di accudimento quotidiano,
svolta dal personale e dal responsabile del benessere e della cura
degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto
legislativo, non rientrante nell'ambito delle attivita' di specifica
competenza del veterinario designato;
c) «responsabile del progetto di ricerca»: soggetto che svolge la
funzione di cui alla lettera b) dell'art. 23, comma 2, del decreto
legislativo;
d) «compito»: il compito del veterinario designato di cui
all'art. 24 del decreto legislativo, del responsabile del benessere e
della cura degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del
decreto legislativo nonche' del membro scientifico dell'organismo
preposto al benessere degli animali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo;
e) «ente di formazione»: ente pubblico o privato che organizza
programmi ed eventi per la formazione e per lo sviluppo professionale
continuo, accreditato quale provider per l'educazione continua in
medicina, d'ora innanzi «E.C.M.»; per gli enti universitari non e'
richiesto l'accreditamento ai fini E.C.M.;
f) «modulo formativo di base»: modulo per l'acquisizione delle
competenze di base ed essenziali, obbligatorio per tutte le funzioni
e tutti i compiti, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte
integrante del presente decreto;
g) «modulo formativo specifico per la funzione»: modulo specifico
per l'esercizio della funzione, di cui all'Allegato 1 del presente
decreto;
h) «modulo formativo specifico per il compito»: modulo specifico
per l'esercizio del compito, di cui all'Allegato 1 del presente
decreto;
i) «corso»: programma contenente uno o piu' moduli, concepito per
soddisfare le esigenze formative di soggetti adibiti alle funzioni e
ai compiti;
j) «formazione»: acquisizione delle conoscenze necessarie per
svolgere le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo,
nelle materie di cui all'Allegato V del decreto legislativo, sulla
base dei moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto;
l) «esperienza professionale»: acquisizione delle abilita'
pratiche riferite all'allevamento e/o all'utilizzo di una determinata
specie animale impiegata a fini scientifici, necessarie allo
svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto
legislativo;
m) «competenza»: complesso dei requisiti di istruzione, di
formazione, di esperienza professionale e di sviluppo professionale
continuo, necessari per svolgere le funzioni ed i compiti di cui al
presente decreto;
n) «sviluppo professionale continuo»: mantenimento e
aggiornamento a cadenza triennale delle conoscenze necessarie per
continuare a svolgere le funzioni e i compiti previsti dal decreto
legislativo, secondo i moduli di cui all'Allegato 1 del presente
decreto;
o) «formazione a distanza»: attivita' formative svolte anche
mediante modalita' telematiche, con il controllo della
partecipazione;
p) «accreditamento»: procedura definita con il decreto
direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, con la
quale il Ministero della salute accerta la rispondenza dei corsi di
formazione e di sviluppo professionale continuo ai requisiti
prescritti nello stesso decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma
2, del presente decreto, e assegna i relativi crediti;
q) «attestato di formazione o di sviluppo professionale
continuo»: attestazione rilasciata da un ente di formazione,
obbligatoria per iniziare o continuare a svolgere le funzioni o i
compiti di cui al presente decreto;
r) «libretto delle competenze»: documento informatico del
personale che svolge le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere
a), c) e d) del presente decreto, conservato presso l'allevatore, il
fornitore o l'utilizzatore, nel quale sono registrati i requisiti di
istruzione, formazione, esperienza professionale, sviluppo
professionale continuo nonche' l'esito del tirocinio di cui all'art.
23, comma 4, del decreto legislativo.