Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ferme restando le definizioni di  cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo, ai fini  dell'applicazione  del  presente  decreto  sono
adottate le seguenti definizioni: 
    a) «personale»: soggetti che svolgono le funzioni di cui all'art.
23, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto legislativo; 
    b) «cura»: attivita' non terapeutica di  accudimento  quotidiano,
svolta dal personale e dal responsabile del benessere  e  della  cura
degli animali di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  h),  del  decreto
legislativo, non rientrante nell'ambito delle attivita' di  specifica
competenza del veterinario designato; 
    c) «responsabile del progetto di ricerca»: soggetto che svolge la
funzione di cui alla lettera b) dell'art. 23, comma  2,  del  decreto
legislativo; 
    d)  «compito»:  il  compito  del  veterinario  designato  di  cui
all'art. 24 del decreto legislativo, del responsabile del benessere e
della cura degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera h),  del
decreto legislativo nonche'  del  membro  scientifico  dell'organismo
preposto al benessere degli animali  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo; 
    e) «ente di formazione»: ente pubblico o  privato  che  organizza
programmi ed eventi per la formazione e per lo sviluppo professionale
continuo, accreditato quale provider  per  l'educazione  continua  in
medicina, d'ora innanzi «E.C.M.»; per gli enti  universitari  non  e'
richiesto l'accreditamento ai fini E.C.M.; 
    f) «modulo formativo di base»: modulo  per  l'acquisizione  delle
competenze di base ed essenziali, obbligatorio per tutte le  funzioni
e tutti i compiti,  di  cui  all'Allegato  1  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
    g) «modulo formativo specifico per la funzione»: modulo specifico
per l'esercizio della funzione, di cui all'Allegato  1  del  presente
decreto; 
    h) «modulo formativo specifico per il compito»: modulo  specifico
per l'esercizio del compito,  di  cui  all'Allegato  1  del  presente
decreto; 
    i) «corso»: programma contenente uno o piu' moduli, concepito per
soddisfare le esigenze formative di soggetti adibiti alle funzioni  e
ai compiti; 
    j) «formazione»: acquisizione  delle  conoscenze  necessarie  per
svolgere le funzioni e i compiti previsti  dal  decreto  legislativo,
nelle materie di cui all'Allegato V del  decreto  legislativo,  sulla
base dei moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto; 
    l)  «esperienza  professionale»:  acquisizione   delle   abilita'
pratiche riferite all'allevamento e/o all'utilizzo di una determinata
specie  animale  impiegata  a  fini  scientifici,   necessarie   allo
svolgimento  delle  funzioni  e  dei  compiti  previsti  dal  decreto
legislativo; 
    m)  «competenza»:  complesso  dei  requisiti  di  istruzione,  di
formazione, di esperienza professionale e di  sviluppo  professionale
continuo, necessari per svolgere le funzioni ed i compiti di  cui  al
presente decreto; 
    n)   «sviluppo   professionale    continuo»:    mantenimento    e
aggiornamento a cadenza triennale  delle  conoscenze  necessarie  per
continuare a svolgere le funzioni e i compiti  previsti  dal  decreto
legislativo, secondo i moduli di  cui  all'Allegato  1  del  presente
decreto; 
    o) «formazione a  distanza»:  attivita'  formative  svolte  anche
mediante   modalita'   telematiche,   con    il    controllo    della
partecipazione; 
    p)  «accreditamento»:   procedura   definita   con   il   decreto
direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, con la
quale il Ministero della salute accerta la rispondenza dei  corsi  di
formazione  e  di  sviluppo  professionale  continuo   ai   requisiti
prescritti nello stesso decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma
2, del presente decreto, e assegna i relativi crediti; 
    q)  «attestato  di  formazione  o   di   sviluppo   professionale
continuo»:  attestazione  rilasciata  da  un  ente   di   formazione,
obbligatoria per iniziare o continuare a svolgere  le  funzioni  o  i
compiti di cui al presente decreto; 
    r)  «libretto  delle  competenze»:  documento   informatico   del
personale che svolge le funzioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
a), c) e d) del presente decreto, conservato presso l'allevatore,  il
fornitore o l'utilizzatore, nel quale sono registrati i requisiti  di
istruzione,   formazione,    esperienza    professionale,    sviluppo
professionale continuo nonche' l'esito del tirocinio di cui  all'art.
23, comma 4, del decreto legislativo.