Art. 2 Definizioni 1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «personale»: soggetti che svolgono le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), c) e d) del decreto legislativo; b) «cura»: attivita' non terapeutica di accudimento quotidiano, svolta dal personale e dal responsabile del benessere e della cura degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo, non rientrante nell'ambito delle attivita' di specifica competenza del veterinario designato; c) «responsabile del progetto di ricerca»: soggetto che svolge la funzione di cui alla lettera b) dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo; d) «compito»: il compito del veterinario designato di cui all'art. 24 del decreto legislativo, del responsabile del benessere e della cura degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo nonche' del membro scientifico dell'organismo preposto al benessere degli animali di cui all'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto legislativo; e) «ente di formazione»: ente pubblico o privato che organizza programmi ed eventi per la formazione e per lo sviluppo professionale continuo, accreditato quale provider per l'educazione continua in medicina, d'ora innanzi «E.C.M.»; per gli enti universitari non e' richiesto l'accreditamento ai fini E.C.M.; f) «modulo formativo di base»: modulo per l'acquisizione delle competenze di base ed essenziali, obbligatorio per tutte le funzioni e tutti i compiti, di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto; g) «modulo formativo specifico per la funzione»: modulo specifico per l'esercizio della funzione, di cui all'Allegato 1 del presente decreto; h) «modulo formativo specifico per il compito»: modulo specifico per l'esercizio del compito, di cui all'Allegato 1 del presente decreto; i) «corso»: programma contenente uno o piu' moduli, concepito per soddisfare le esigenze formative di soggetti adibiti alle funzioni e ai compiti; j) «formazione»: acquisizione delle conoscenze necessarie per svolgere le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo, nelle materie di cui all'Allegato V del decreto legislativo, sulla base dei moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto; l) «esperienza professionale»: acquisizione delle abilita' pratiche riferite all'allevamento e/o all'utilizzo di una determinata specie animale impiegata a fini scientifici, necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto legislativo; m) «competenza»: complesso dei requisiti di istruzione, di formazione, di esperienza professionale e di sviluppo professionale continuo, necessari per svolgere le funzioni ed i compiti di cui al presente decreto; n) «sviluppo professionale continuo»: mantenimento e aggiornamento a cadenza triennale delle conoscenze necessarie per continuare a svolgere le funzioni e i compiti previsti dal decreto legislativo, secondo i moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto; o) «formazione a distanza»: attivita' formative svolte anche mediante modalita' telematiche, con il controllo della partecipazione; p) «accreditamento»: procedura definita con il decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, con la quale il Ministero della salute accerta la rispondenza dei corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo ai requisiti prescritti nello stesso decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, e assegna i relativi crediti; q) «attestato di formazione o di sviluppo professionale continuo»: attestazione rilasciata da un ente di formazione, obbligatoria per iniziare o continuare a svolgere le funzioni o i compiti di cui al presente decreto; r) «libretto delle competenze»: documento informatico del personale che svolge le funzioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c) e d) del presente decreto, conservato presso l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore, nel quale sono registrati i requisiti di istruzione, formazione, esperienza professionale, sviluppo professionale continuo nonche' l'esito del tirocinio di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo.