Art. 3 
 
       Livello di istruzione, titoli e attestati di formazione 
                  e sviluppo professionale continuo 
 
  1. Il personale da adibire alle funzioni di cui all'art. 23,  comma
2, lettera a)  del  decreto  legislativo,  deve  aver  conseguito  un
diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere  in  possesso
dell'attestato di formazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera  q),
del presente decreto. 
  2. Il personale da adibire alle funzioni di cui all'art. 23,  comma
2, lettere c) e  d),  del  decreto  legislativo,  deve  aver  assolto
l'obbligo scolastico e deve  essere  in  possesso  dell'attestato  di
formazione di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  q),  del  presente
decreto. 
  3. Il responsabile del progetto di ricerca deve aver conseguito  il
diploma  di  laurea  magistrale  nell'area  sanitaria  o  tecnico   -
scientifica ed essere in possesso dell'attestato di formazione di cui
all'art. 2, comma 1, lettera q), del presente decreto. 
  4. Il membro scientifico deve aver conseguito il diploma di  laurea
nell'area sanitaria o tecnico -  scientifica.  Non  e'  richiesto  il
possesso  di  un  attestato  di  formazione,  e'  comunque   previsto
l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo  sulla
base dei moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 
  5. Il responsabile del benessere e della cura  degli  animali  deve
aver  conseguito  il  diploma  di  laurea  magistrale   in   medicina
veterinaria  oppure  in  medicina  e  chirurgia,  in   biologia,   in
biotecnologie mediche, in  veterinaria  e  farmaceutica,  in  scienze
zootecniche  e  tecnologie  animali,  nonche'  un  titolo  di  studio
universitario di terzo ciclo ed essere in possesso dell'attestato  di
formazione  che  assicuri  la  competenza  nelle   materie   di   cui
all'Allegato V del decreto legislativo, sulla base dei moduli di  cui
all'Allegato 1 del presente decreto. 
  6. Il veterinario designato  deve  aver  conseguito  un  titolo  di
studio universitario di terzo ciclo che assicuri la competenza  nelle
materie di cui all'allegato V del decreto legislativo, sulla base dei
moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 
  7. Con decreto del direttore della  competente  Direzione  generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari  del  Ministero  della
salute sono aggiornati i moduli di cui all'Allegato 1.