Art. 4
Formazione
1. La formazione del personale e del responsabile del progetto di
ricerca e' obbligatoria e deve vertere su tutti i moduli di base
nelle materie di cui all'Allegato V del decreto legislativo nonche'
sui moduli per la specifica funzione o per lo specifico compito, di
cui all'Allegato 1 del presente decreto.
2. La formazione del veterinario designato e del responsabile del
benessere e della cura degli animali e' obbligatoria e deve vertere
su tutti i moduli di base e per lo specifico compito, di cui
all'Allegato 1 del presente decreto.
3. Gli oneri relativi alla frequenza dei corsi sono a carico dei
partecipanti o dell'allevatore, del fornitore o dell'utilizzatore.