Art. 4 
 
                             Formazione 
 
  1. La formazione del personale e del responsabile del  progetto  di
ricerca e' obbligatoria e deve vertere su  tutti  i  moduli  di  base
nelle materie di cui all'Allegato V del decreto  legislativo  nonche'
sui moduli per la specifica funzione o per lo specifico  compito,  di
cui all'Allegato 1 del presente decreto. 
  2. La formazione del veterinario designato e del  responsabile  del
benessere e della cura degli animali e' obbligatoria e  deve  vertere
su tutti i moduli  di  base  e  per  lo  specifico  compito,  di  cui
all'Allegato 1 del presente decreto. 
  3. Gli oneri relativi alla frequenza dei corsi sono  a  carico  dei
partecipanti o dell'allevatore, del fornitore o dell'utilizzatore.