Art. 4 Formazione 1. La formazione del personale e del responsabile del progetto di ricerca e' obbligatoria e deve vertere su tutti i moduli di base nelle materie di cui all'Allegato V del decreto legislativo nonche' sui moduli per la specifica funzione o per lo specifico compito, di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 2. La formazione del veterinario designato e del responsabile del benessere e della cura degli animali e' obbligatoria e deve vertere su tutti i moduli di base e per lo specifico compito, di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 3. Gli oneri relativi alla frequenza dei corsi sono a carico dei partecipanti o dell'allevatore, del fornitore o dell'utilizzatore.