Art. 5 
 
                   Sviluppo professionale continuo 
 
  1.  Lo  sviluppo  professionale  continuo  per  il  mantenimento  e
l'aggiornamento delle competenze del personale, del responsabile  del
progetto di ricerca, del veterinario designato, del responsabile  del
benessere e della cura degli animali, nonche' del membro scientifico,
e' obbligatorio e deve essere conforme ai moduli di cui  all'Allegato
1 del presente decreto. 
  2. I crediti acquisiti ai fini  E.C.M.  dal  veterinario  designato
sono riconosciuti anche ai fini del presente  decreto,  nella  misura
percentuale stabilita con il decreto direttoriale di cui all'art.  6,
comma 2, del presente decreto. 
  3. Gli oneri relativi alla frequenza dei corsi sono  a  carico  dei
partecipanti o dell'allevatore, del fornitore o dell'utilizzatore.