Art. 5 Sviluppo professionale continuo 1. Lo sviluppo professionale continuo per il mantenimento e l'aggiornamento delle competenze del personale, del responsabile del progetto di ricerca, del veterinario designato, del responsabile del benessere e della cura degli animali, nonche' del membro scientifico, e' obbligatorio e deve essere conforme ai moduli di cui all'Allegato 1 del presente decreto. 2. I crediti acquisiti ai fini E.C.M. dal veterinario designato sono riconosciuti anche ai fini del presente decreto, nella misura percentuale stabilita con il decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto. 3. Gli oneri relativi alla frequenza dei corsi sono a carico dei partecipanti o dell'allevatore, del fornitore o dell'utilizzatore.