Art. 6
Accreditamento dei corsi di formazione
e sviluppo professionale continuo
1. E' obbligatorio accreditare preventivamente sia i corsi di
formazione e di sviluppo professionale continuo del personale e del
responsabile del progetto di ricerca, sia i corsi di sviluppo
professionale continuo del responsabile del benessere e della cura
degli animali, del veterinario designato nonche' del membro
scientifico.
2. Con decreto del direttore della competente Direzione generale
della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della
salute, consultato il Comitato nazionale per la protezione degli
animali usati a fini scientifici di cui all'art. 38 del decreto
legislativo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e
la procedura di accreditamento, il numero di crediti necessari per
l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo
nonche' le modalita' di gestione del libretto delle competenze di cui
all'art. 2, lettera r), del presente decreto.
3. L'ente organizzatore avente sede legale in un altro Stato membro
o in un Paese terzo deve chiedere preventivamente l'accreditamento
del corso.