Art. 6 Accreditamento dei corsi di formazione e sviluppo professionale continuo 1. E' obbligatorio accreditare preventivamente sia i corsi di formazione e di sviluppo professionale continuo del personale e del responsabile del progetto di ricerca, sia i corsi di sviluppo professionale continuo del responsabile del benessere e della cura degli animali, del veterinario designato nonche' del membro scientifico. 2. Con decreto del direttore della competente Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, consultato il Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici di cui all'art. 38 del decreto legislativo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono stabiliti i criteri e la procedura di accreditamento, il numero di crediti necessari per l'assolvimento dell'obbligo di sviluppo professionale continuo nonche' le modalita' di gestione del libretto delle competenze di cui all'art. 2, lettera r), del presente decreto. 3. L'ente organizzatore avente sede legale in un altro Stato membro o in un Paese terzo deve chiedere preventivamente l'accreditamento del corso.