Art. 7 Valutazione della competenza e del ruolo del personale 1. L'organismo preposto al benessere degli animali di cui all'art. 25 del decreto legislativo, valuta l'adeguata formazione e la congruita' delle funzioni svolte dal personale di cui dispone l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore. 2. La formazione e' adeguata e le funzioni assegnate sono congrue rispetto al livello di istruzione e formazione quando sono rispettati tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto. 3. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), c) e d), del decreto legislativo deve svolgere presso lo stabilimento un periodo di tirocinio di almeno tre mesi, sotto la supervisione del responsabile del benessere e della cura degli animali, e del veterinario designato, finche' non abbia dato prova del possesso delle competenze richieste. 4. All'esito del tirocinio di cui al comma 3 del presente articolo, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il veterinario designato valutano se il personale di cui al medesimo comma ha raggiunto il livello di competenza necessario. 5. L'organismo preposto al benessere degli animali registra nel libretto delle competenze del personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettere a), c) e d), del decreto legislativo, quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r), del presente decreto. 6. Il veterinario designato, il responsabile del progetto di ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione del portale del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e gli attestati di sviluppo professionale continuo, secondo le modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto, mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.