Art. 7
Valutazione della competenza
e del ruolo del personale
1. L'organismo preposto al benessere degli animali di cui all'art.
25 del decreto legislativo, valuta l'adeguata formazione e la
congruita' delle funzioni svolte dal personale di cui dispone
l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore.
2. La formazione e' adeguata e le funzioni assegnate sono congrue
rispetto al livello di istruzione e formazione quando sono rispettati
tutti i requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto.
3. Il personale che svolge le funzioni di cui all'art. 23, comma 2,
lettere a), c) e d), del decreto legislativo deve svolgere presso lo
stabilimento un periodo di tirocinio di almeno tre mesi, sotto la
supervisione del responsabile del benessere e della cura degli
animali, e del veterinario designato, finche' non abbia dato prova
del possesso delle competenze richieste.
4. All'esito del tirocinio di cui al comma 3 del presente articolo,
il responsabile del benessere e della cura degli animali e il
veterinario designato valutano se il personale di cui al medesimo
comma ha raggiunto il livello di competenza necessario.
5. L'organismo preposto al benessere degli animali registra nel
libretto delle competenze del personale che svolge le funzioni di cui
all'art. 23, comma 2, lettere a), c) e d), del decreto legislativo,
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera r), del presente
decreto.
6. Il veterinario designato, il responsabile del progetto di
ricerca, il responsabile del benessere e della cura degli animali e
il membro scientifico trasmettono nell'apposita sezione del portale
del Ministero della salute - VETINFO, i propri titoli di formazione e
gli attestati di sviluppo professionale continuo, secondo le
modalita' indicate nel decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma
2, del presente decreto, mediante la dichiarazione sostitutiva di
certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.